a cura del dott. Domenico CIRASOLE
La questione giuridica in esame vede interessato CAIO che compra delle porte credendole di massello, ovvero le aveva comprate come tali, mentre sono in realtà di legno rigenerato.
Infatti CAIO eseguendo una scalfittura superficiale rivela che le porte acquistate non hanno le qualità promesse.
CAIO invia immediatamente, appena si accorge che la merce è “viziata”, un telegramma all’azienda venditrice, ottenendo fra l’altro la risposta dell’azienda.
Nella lettera CAIO chiede la riduzione del prezzo, ed il risarcimento dei danni, mettendo in mora la società venditrice, denunciando la scoperta dei vizi delle porte, e richiede l’intervento della garanzia per vizi.
A parere di chi scrive l’azione di riduzione del prezzo ( ex articolo 1497 c.c.), è giustamente proposta da CAIO, che può anche chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il venditore ha l’obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, ovvero sia immune da vizi, che ne diminuiscono il valore.
E’ dunque una discrezionalità del compratore scegliere se ridurre il prezzo o risolvere il contratto (art. 1492 c.c.).
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ed entro un anno dalla consegna.
Ora il telegramma che il consumatore (CAIO) invia al venditore appena si accorge che la merce è “viziata”, ottenendo fra l’altro la risposta dell’azienda, è valido ad interrompere la prescrizione, in attesa di introdurre un giudizio con l’atto di citazione che risulterebbe notificato tempestivamente, anche se un solo giorno prima della scadenza dell’anno, dall’invio del telegramma, e non dalla consegna della merce (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 3 Agosto 2010, n. 18035).
Infatti il telegramma ha il risultato sostanziale di mettere in mora la società venditrice. E per centrare l’obiettivo non basta denunciare di avere scoperto i vizi della cosa, ma bisogna esplicitare una pretesa: serve l’intimazione – intesa come richiesta scritta – di adempimento alla controparte: in altre parole, la comunicazione deve manifestare in modo inequivocabile che il titolare del credito, nel nostro caso l’acquirente, ha tutte le intenzioni di far valere il suo diritto alla garanzia nei confronti del venditore per i vizi riscontrati nella merce (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 3 Agosto 2010, n. 18035).
Infatti, il telegramma di CAIO agli effetti dell’articolo 2945 c.c., primo comma, determina l’interruzione della prescrizione e fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione.
Tali effetti si determinano soltanto quando la comunicazione effettuata dal consumatore ha il risultato sostanziale di mettere in mora la società venditrice.
La società è messa in mora da ogni atto che interrompe la prescrizione, notificato alla stessa, e che dichiari di avere scoperto i vizi della cosa, e intima – intesa come richiesta scritta – l’adempimento della controparte.
In altre parole, la comunicazione deve manifestare in modo inequivocabile che il titolare del credito, nel nostro caso l’acquirente, ha tutte le intenzioni di far valere il suo diritto alla garanzia nei confronti del venditore per i vizi riscontrati nella merce.
Dunque, basta un telegramma del consumatore a mettere in mora il venditore, cosa che ha immediatamente fatto CAIO, inviando telegramma con il quale denunciava la presenza del vizio, e chiedeva la riduzione del prezzo, e il risarcimento del danno.