Con atto di citazione CAIO evocava in giudizio TIZIO e SEMPRONIO.
Caio premetteva che a seguito del decesso del padre FLAVIO, si era aperta la successione per quote uguali in favore dei figli MEVIO e dello stesso CAIO e della madre STELLA.
FLAVIO con atto divideva una parte dei beni ereditari, con esclusione delle partecipazioni di Caio nella società Vitivinicola A..
Nella società Vitivinicola FLAVIO deteneva il 99.86% del capitale sociale.
CAIO e STELLA con atto di cessione dopo aver dichiarato di essere gli unici soci della predetta società, avevano ceduto le proprie quote ad SEMPRONIO ed a TIZIO figli di Caio.
SEMPRONIO ed a TIZIO avevano acquistato da eredi solo apparenti la quota societaria di pertinenza dell’esponente delle compartecipazioni del FLAVIO.
Caio chiedeva pertanto la restituzione ex art. 534 c.c. o, in subordine, ex art. 948 c.c. della quota societaria ricevuta in eredità dal padre.
TIZIO e SEMPRONIO costituitisi in giudizio assumevano di aver acquistato le quote sociali in buona fede, atteso che Caio non era indicato come socio nelle scritture contabili dell’Azienda Vitivinicola.
Caio era erede di FLAVIO e titolare di una quota pari ad un terzo delle compartecipazioni sociali del "de cuius" nella Vitivinicola.
SEMPRONIO ed TIZIO non avevano fornito idonea prova ai sensi dell’art. 534 c.c., comma 2 della ricorrenza della loro buona fede incolpevole al momento dell’acquisto delle suddette quote ed è insufficiente il riferimento alla mancata iscrizione di Caio nel libro soci.
Ciò non esclude l’applicabilità del menzionato art. 534 c.c. e che tale mancata iscrizione non costituiva indice assoluto della buona fede del terzo.
Ai sensi della disposizione ora menzionata il terzo avente causa a titolo oneroso dall’erede apparente ha l’onere di provare la sua buona fede, consistente nella dimostrazione dell’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto (Cass. 9/7/1980 n. 4376).
Ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l’erede apparente, è onere dello stesso terzo, ai sensi dell’art. 534, comma secondo, cod. civ., provare la sua buona fede all’atto dell’acquisto, dimostrando l’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché l’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto. (Cass. Civ. n. 2653 del 4 febbraio 2010).