LEGGE 11 maggio 2012 , n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche’ per le….

…attivita’ di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2012

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia
di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonche’ per le attivita’ di rilevanza
strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5052):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro per gli affari europei (Moavero Milanesi) il 15 marzo
2012.
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze),
in sede referente, il 19 marzo 2012 con pareri delle commissioni I,
II, III, IV, IX, X e XIV e Questione regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI , in sede referente,
22, 27, 28, 29 marzo; 3 e 4 aprile 2012.
Esaminato in Aula ed approvato 1’11 aprile 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3255):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze),
in sede referente, il 12 aprile 2012 con pareri delle Commissioni 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 17
aprile 2012.
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente,
il 26 aprile, 2 e 8 maggio 2012.
Esaminato in Aula il 2 maggio 2012 ed approvato il 9 maggio 2012

Avvertenza:
Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 63 del 15 marzo 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 53.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
MARZO 2012, N. 21

All’articolo 1:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «e del Ministro della difesa ovvero del
Ministro dell’interno,» sono sostituite dalle seguenti: «e,
rispettivamente, con il Ministro dell’interno o con il Ministro della
difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «con
decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo le
parole: «adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti,» e la parola: «effettiva»
e’ soppressa;
alla lettera b), dopo le parole: «lo scioglimento della
societa’,» sono inserite le seguenti: «la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo
modificato dall’articolo 3 del presente decreto,»;
alla lettera c), dopo le parole: «24 febbraio 1998, n. 58» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le
attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni
all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la
disciplina di cui al presente articolo»;
al comma 2, la parola: «effettiva» e’ soppressa;
al comma 3:
all’alinea, la parola: «effettiva» e’ soppressa;
alla lettera a), dopo le parole: «nonche’ del progetto
industriale» e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «desunti dalla natura delle loro
alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura
delle loro alleanze,» e la parola: «essi» e’ sostituita dalla
seguente: «esse»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni»;
al decimo periodo, le parole: «, oltre alla revoca della relativa
autorizzazione,» sono soppresse;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «Chiunque acquisisce una
partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’eventuale esercizio dei
poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita’ di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni,» e le parole: «al superamento» sono
sostituite dalle seguenti: «che determinano il superamento»;
al sesto periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite
dalle seguenti: «al decorso»;
il settimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Qualora il potere
sia esercitato nella forma dell’imposizione di condizioni di cui al
comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione
delle condizioni imposte all’acquirente, per tutto il periodo in cui
perdura l’inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote, nonche’ le delibere o gli
atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L’acquirente che non osservi le condizioni
imposte e’ altresi’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell’operazione e comunque non inferiore all’1 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio»;
all’ottavo periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante»
e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «di difesa e sicurezza
nazionale» e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle
seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
al comma 7, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti:
«Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla
definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita’
organizzative per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il parere di cui
al primo periodo e’ espresso entro il termine di venti giorni dalla
data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso
tale termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato.»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» e’ sostituita dalla
seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All’articolo 2:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi
compresi quelli necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e
l’operativita’ dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti
di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche’ la
tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine
di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono
essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove
non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema
di regolamento, indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il
termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «adottata» e’ sostituita dalla
seguente: «adottato», dopo le parole: «il trasferimento all’estero
della sede sociale,» sono inserite le seguenti: «il mutamento
dell’oggetto sociale, lo scioglimento della societa’, la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente decreto,» e le
parole: «sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data
attuazione, notificati» sono sostituite dalle seguenti: «e’
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione,»;
al secondo periodo, le parole: «Sono notificati» sono sostituite
dalle seguenti: «Sono notificate»;
al comma 3, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «eccezionale
di minaccia effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionale,
non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di
minaccia»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni»;
all’ottavo periodo, le parole: «di cui al comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al nono periodo, le parole: «adottate o attuate» sono sostituite
dalle seguenti: «adottati o attuati»;
all’undicesimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al
presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di
cui al comma 2 e al presente comma»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» e dopo le parole:
«e’ notificato» sono inserite le seguenti: «dall’acquirente»;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Nel computo della
partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta
da terzi con cui l’acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti
dall’articolo 2341-bis del codice civile»;
al comma 6:
al primo periodo, la parola: «effettiva» e’ soppressa e le parole
da: «con decreto» fino a: «medesimo comma 5,» sono sostituite dalle
seguenti: «entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo
comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari
competenti,»;
al terzo periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite
dalle seguenti: «al decorso»;
il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Qualora il potere
sia esercitato nella forma dell’imposizione di impegni
all’acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui
perdura l’inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i
diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante,
sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto
determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli
atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni
imposti e’ altresi’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio»;
al sesto periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante»
e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 7, alla lettera a), le parole: «desunti dalla natura
delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla
natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» e’ sostituita dalla
seguente: «esse»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con i
regolamenti» e le parole: «il Consiglio dei Ministri delibera» sono
sostituite dalle seguenti: «il Consiglio dei Ministri delibera,» e
dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle
seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti:
«Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla
definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita’
organizzative per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il
parere sullo schema di regolamento e’ espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso
tale termine, il regolamento puo’ essere comunque adottato. Qualora i
pareri espressi dalle Commisioni parlamentari competenti rechino
identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi,
trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il
regolamento puo’ essere comunque adottato»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» e’ sostituita dalla
seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fatti salvi l’articolo 1, comma 1,
lettera c), e l’articolo 2, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
e dall’articolo 2, comma 6,», le parole: «, quale definito
dall’articolo 1, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle
seguenti: «quale definito dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli
accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o dall’Unione
europea»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche’ il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con
riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all’articolo
1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui
all’articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell’ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al
primo periodo che completano l’individuazione dei settori. Gli
amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi
del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e
successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione
cessano alla scadenza del mandato»;
al comma 3, le parole: «la presente disciplina» sono sostituite
dalle seguenti: «la disciplina stabilita dal presente decreto»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 1, le
disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in
data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei
decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16
ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997,
pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonche’ nei decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237
dell’8 ottobre 1999, e del Ministro dell’economia e delle finanze in
data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 5 ottobre 2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresi’ di
avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di
poteri speciali presenti negli statuti societari»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «e delle comunicazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «, delle comunicazioni e degli altri
pubblici servizi»;
alla lettera b), le parole: «dell’energia.» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’energia e degli altri pubblici servizi»;
al comma 6, le parole: «all’allegato 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «all’allegato 1».
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis – (Relazione annuale alle Camere) – 1. A decorrere
dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di
ogni anno, una relazione sull’attivita’ svolta sulla base dei poteri
attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi
specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l’esercizio di
tali poteri».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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