Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18248

Presidente Fumo – Relatore Morelli

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la
sentenza del Tribunale di Genova dei 24.10.13 che condannava alla pena di
giustizia, previa concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n°4 c.p. con
giudizio di equivalenza sulla recidiva, O.R., ritenuto responsabile di furto.
Propone ricorso il Procuratore Generale deducendo violazione di legge in ordine
alla qualificazione giuridica dei fatto e difetto di motivazione in ordine alla
prospettata derubricazione dei reato consumato in reato tentato ed alla
applicazione della previsione di cui all’art.131 bis c.p.
Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe valutato la possibilità di ritenere
configurabile la fattispecie di cui all’art.626 n°2 c.p. (considerato che
l’imputato, persona straniera senza fissa dimora, si era impossessato di generi
alimentari del valore di 4 euro) e, in ogni caso, l’ipotesi tentata, dal momento
che l’imputato era stato notato da un cliente mentre si impossessava della
merce ed era stato immediatamente segnalato al personale che l’aveva
bloccato, ottenendo la pronta restituzione dei beni.
II ricorrente reputa, in ogni caso, sussistenti i presupposti per l’applicazione
dell’art.131 bis c.p. non ostandovi la contestata recidiva.
Ha presentato una memoria il difensore d’ufficio dell’imputato sostenendo le
argomentazioni svolte nel ricorso.

Considerato in diritto

Il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha escluso che, nel caso di specie,
fosse configurabile il reato tentato ( l’autore del fatto non fu seguito e
sottoposto a sorveglianza da parte del personale dei negozio, ma
semplicemente sorpreso da un cliente mentre infilava in tasca la merce).
La Corte d’Appello ha replicato alla doglianza difensiva relativa alla mancata
configurazione dei furto lieve per bisogno con argomentazioni che non possono
essere condivise, avendo travisato le risultanze processuali che, se
correttamente interpretate, portano a concludere per la sussistenza della
scriminante di cui all’art.54 c.p.
Il furto ha avuto per oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di
wurstel del valore complessivo di quattro euro; l’imputato ha pagato alle casse
soltanto una confezione di grissini ed ha nascosto gli altri generi alimentari
sotto la giacca ( a quanto risulta dalla sentenza di primo grado).
Risulta altresì dalla lettura delle sentenze di merito, come l’O. fosse soggetto
privo di dimora e di occupazione.
La condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto
l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco
cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di
alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità.
L’accertamento, in questa sede, dell’esistenza di una causa di giustificazione
impone l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce
reato (Sez.U n.40049 del 29.5.08 Rv.240814).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce
reato. Così deciso il 7 gennaio 2016

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