Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di tribunale

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita’ della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non puo’ essere superiore alla meta’ dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di Tribunale e’ necessario che l’aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;

d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell’incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lettera d) che precede.

2. Per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano e’ richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (Mod. N) reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e altresi’ consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it), al Presidente della Corte di appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale.

L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.

Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

L’Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovra’ dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita’ fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

e) l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ allegare il provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause d’incompatibilita’ previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:

n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al comma 3, dovranno essere prodotti dall’interessato:

a) istanza di nomina (Mod. N);

b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

c) nullaosta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale, tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni o onorarie attribuitegli, nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze).

5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell’Ordine degli avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di Tribunale a convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.

La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata presso la segreteria del Consiglio oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procedera’ alla copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede della Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo’ richiedere al Consiglio superiore della magistratura l’attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.

2. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’ nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di credibilita’ ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’ordine di appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

6. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli Uffici interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovra’, altresi’, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita’ di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore anzianita’ anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario diTribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di Tribunale non puo’ assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di Tribunale le incompatibilita’ previste dall’art. 18 ord. giud.

6. La disposizioni di cui all’art. 19 ord. giud. sulle incompatibilita’ per i rapporti di parentela, affinita’, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

7. Si applica ai giudici onorari di Tribunale l’art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di Tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla professionalita’ del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell’attivita’ svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord. giud., secondo quanto previsto dall’art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull’apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall’interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2 allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’ ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).

4. Il Presidente del Tribunale redigera’ apposita relazione sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.

Durata dell’incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di Tribunale puo’ presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di Tribunale dovra’ dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di giudice onorario di Tribunale non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il giudice onorario di Tribunale puo’ presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ ordinaria procedura di cui all’art. 3, deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di Tribunale e’ tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell’imparzialita’ e del ruolo di terzieta’ richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonche’ all’osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il Presidente del Tribunale ha l’obbligo di vigilare sull’attivita’ dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio

1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 10 ord. giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita’.

3. Il giudice onorario di tribunale e’ revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita’ (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario dovra’ formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’ presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Presidente del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, puo’ richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione e’ revocata, anche d’ufficio, allorche’ la misura cautelare personale e’ revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Puo’ essere revocata, previo parere del Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-quater. Quando il magistrato onorario e’ sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravita’, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Presidente del Tribunale puo’ chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell’inizio del procedimento di revoca o decadenza.

Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio giudiziario che, convocato l’interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l’assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

La sospensione puo’ essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura, anche d’ufficio, previo parere del Consiglio giudiziario.

La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell’archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facolta’ di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’ avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’ essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta’ di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da’ la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il Consiglio giudiziario inviera’ la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potra’ accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’ dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incarico di giudice onorario di Tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.

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