Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 4-6-2012
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento sulla contabilita’ generale dello Stato;
Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987;
Vista la legge n. 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul
procedimento amministrativo e l’accesso agli atti amministrativi;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con
modificazioni il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, ed in particolare l’articolo 1,
commi 15-bis e seguenti;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con il
quale sono state definite disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei
finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sino al 31 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 54, recante regolamento in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari, ed in particolare l’articolo 25;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione
dei fondi dell’Amministrazione degli Affari Esteri per la
cooperazione allo sviluppo;
Visto l’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento dei controlli di
regolarita’ amministrativo contabile, ai sensi del quale sono fatte
salve le speciali disposizioni normative vigenti in materia di
controllo successivo;
Considerato che l’articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall’articolo 1 della
legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni in tema
di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di provvedere alle
spese per interventi, progetti, programmi di cooperazione allo
sviluppo;
Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2011,
sono basate sulla riferibilita’ dei rendiconti ai singoli interventi
di cooperazione, nonche’ sui principi della dimostrazione
dell’effettiva realizzazione dell’intervento e del raggiungimento
degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi contabili
finali;
Considerato che l’applicazione agli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell’ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al
formarsi di un ingente arretrato, a motivo delle difficolta’ di
ricostruire lo sviluppo amministrativo e contabile di interventi,
progetti o programmi che hanno interessato, in aree critiche, piu’
esercizi finanziari;
Considerato che la legge n. 149/2010 si prefigge di evitare la
contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il novellato
articolo 15-quinquies della legge n. 80/2005 prevede che con
regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e della finanze, sono stabilite modalita’
di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli
interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo
conclusi negli esercizi finanziari fino all’anno 2010;
Considerato che tale armonizzazione deve consistere, sulla base
delle prescrizioni di legge, nel trasferimento dei principi che
permeano il nuovo regime giuridico delle rendicontazioni anche ai
rendiconti relativi agli interventi, progetti o programmi conclusi
negli esercizi finanziari sino al 2010, con gli obiettivi della
semplificazione non disgiunta dalla effettivita’ dei controlli sulle
spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione
dei risultati conseguiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza
generale del 24 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 novembre 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Nel quadro dell’armonizzazione di cui in premessa, alla
rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze
diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei
programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le
disposizioni del presente regolamento.
Art. 2 Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005 1. Alle spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo, si applicano i principi dell’articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato dall’articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149. 2. Tenuto conto dell’articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato dall’articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, i rendiconti annuali delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2005 per la realizzazione delle iniziative di cooperazione sono presentati in maniera unitaria e sono accompagnati dalla seguente documentazione: a) scheda riepilogativa per Paese, redatta secondo il modello che forma parte integrante del presente Regolamento; b) elenco delle spese sostenute; c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita’, ivi incluse l’effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla relativa rimessa valutaria, l’irreperibilita’ o incompletezza della documentazione, e le altre irregolarita’ formali; detta dichiarazione deve altresi’ attestare l’effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e’ redatta a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte integrante del presente regolamento; d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi stessi. 3. I documenti giustificativi delle spese sono trattenuti agli atti della sede per eventuali richieste di verifica della Corte dei Conti, dell’Ufficio di controllo della Ragioneria Generale dello Stato o del Ministero degli Affari Esteri. 4. Il riscontro amministrativo della rendicontazione, predisposta con le modalita’ indicate nei commi precedenti, e’ effettuato, previo esame e approvazione, da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita’ il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo puo’ delegare uno o piu’ funzionari di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la Direzione Generale. 5. A seguito del riscontro amministrativo effettuato ai sensi del comma precedente, l’Ufficio Centrale di Bilancio effettua il riscontro contabile sulla base alla documentazione di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 del presente articolo, appone un visto di presa d’atto e di conformita’ alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 3
Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati a partire dal 1°
gennaio 2006
1. Alle spese sostenute a valere sui finanziamenti erogati a
decorrere dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione allo
sviluppo conclusi entro il 31 dicembre 2010, si applica il decreto
interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, alla luce dei principi di
cui all’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come novellato dall’articolo 1 della legge 13
agosto 2010, n. 149.
2. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2006 per progetti di
cooperazione conclusi entro il 31 dicembre 2010, anche se articolati
in piu’ anni e per il quale non sia ancora stato vistato il relativo
rendiconto da parte dell’Ufficio centrale del bilancio, sono oggetto
per ciascun progetto di un unico rendiconto, accompagnato dalla
seguente documentazione:
a) scheda riepilogativa del progetto, redatta secondo il modello
che forma parte integrante del presente Regolamento;
b) elenco delle spese sostenute;
c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita’, ivi
incluse l’effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla
relativa rimessa valutaria, l’irreperibilita’ o incompletezza della
documentazione ed altre irregolarita’ formali; detta dichiarazione
deve altresi’ attestare l’effettiva realizzazione degli interventi ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e’ redatta a cura del
diplomatica funzionario delegato oppure, in caso di oggettivo
impedimento, del capo missione in carica presso la competente
rappresentanza diplomatica o, infine, dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte
integrante del presente regolamento;
d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali
economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi
stessi.
3. Per evidenziare i risultati sostanziali della gestione, i
rendiconti afferenti piu’ progetti o programmi o interventi possono
essere unificati da una scheda riepilogativa per Paese, secondo il
modello di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del
presente regolamento.
4. La rendicontazione, predisposta con le modalita’ indicate nei
commi precedenti e corredata dei documenti giustificativi delle
spese, e’ esaminata ed approvata dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita’ il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo puo’ delegare uno o piu’ funzionari
di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la
Direzione Generale.
5. L’Ufficio Centrale di Bilancio, effettuati sui rendiconti i
riscontri amministrativi e contabili di competenza, appone un visto
di presa d’atto e di conformita’ alle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Art. 4
Norme transitorie e finali
1. I rendiconti le cui criticita’ hanno gia’ formato oggetto di
osservazioni dell’Ufficio Centrale del Bilancio sono comunque ammessi
a discarico sulla base della documentazione e delle dichiarazioni
giustificative indicate agli articoli 2 e 3.
2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 3 ai rendiconti gia’
presentati dai funzionari delegati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i programmi non ancora conclusi alla data del
31 dicembre 2010 sono rendicontati secondo le modalita’ previste
dalla legge n. 149/2010.
3. La sede all’estero deve presentare la rendicontazione di cui
agli articoli 2 e 3 rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno
successivo all’entrata in vigore del presente regolamento ed entro il
31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore del
presente regolamento. In assenza di rendicontazione nei termini sopra
indicati non possono essere disposte nuove rimesse valutarie alle
sedi inadempienti, salvo in ogni caso l’adozione delle misure
sostitutive previste dall’ordinamento vigente da parte della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con oneri a
carico dei funzionari responsabili, fatte salve in ogni caso le
responsabilita’ amministrative, contabili e disciplinari a carico dei
medesimi funzionari inadempienti.
4. Nel contesto del presente regolamento, per data di erogazione di
finanziamento si intende la data di apposizione del visto da parte
dell’ufficio di controllo sul provvedimento ministeriale che ha
disposto l’erogazione del finanziamento della sede.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 1° marzo 2012
Il Ministro degli affari esteri:
Terzi di Sant’Agata
p. Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato:
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012
Affari esteri, registro n. 5, foglio n. 39
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.