….con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. (
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 129 del 5-6-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del
Ministro della sanita’, sentito il Consiglio superiore di sanita’,
l’aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di
individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n.
217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo
1973, con il quale e’ stato redatto il testo consolidato degli
articoli riguardanti le carte e cartoni;
Vista la richiesta di autorizzazione all’impiego di un nuovo
additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte
e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento del citato decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’
che si e’ espresso nella seduta del 13 luglio 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 8 febbraio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All’allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro
della sanita’ 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce
«Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e’
aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di
impiego:
«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati
di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e
idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in
quantita’ non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e
secco».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149
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