REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 2 Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 – Bilancio pluriennale 2009/2011.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«A» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di
riscuotere nel corso dell’esercizio 2009, secondo la tabella «A»
annessa alla presente legge. (In allegato).
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e
la riscossione dei tributi della regione, la riscossione, nei
confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti
alla regione e il versamento, alla Tesoreria della regione, di ogni
altra somma e provento dovuto per l’anno 2009, giusto lo stato di
previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. E’ autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«B» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti
degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di
spesa.
3. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B»
annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
4. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i
limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione
della spesa.

Art. 3
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n.
4, la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio
regionale e’ stabilita, per l’anno 2009, in € 11.802.654,89 cosi’
come descritta nelle unita’ previsionali di base n. 010 e n. 011
della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unita’
previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17
della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5
Classificazione delle spese
1. Le spese del bilancio regionale 2009, sono ripartite, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unita’
previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di
coordinamento delle stesse.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0108&tmstp=1255507370470

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