DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo…..

… nazionale per il Servizio civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 142 del 20-6-2012

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita’
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici
dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure
indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di
sicurezza e, dall’altro, ad assicurare la piena efficienza operativa
delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle
impegnate nel settore dell’immigrazione, nonche’ la continuita’
dell’attivita’ del Servizio civile nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di armi

1. Al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto alla
criminalita’ organizzata e al terrorismo e rafforzare l’attivita’ di
prevenzione delle condotte illecite connesse all’uso delle armi:
a) all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di
prova verifica, altresi’, la qualita’ di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all’uso sportivo, ai sensi della vigente
normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita’ resa dall’interessato, contenente anche la categoria di
appartenenza dell’arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando
sussistano dubbi sull’appartenenza delle armi presentate alla
categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione
all’uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo’ chiedere un parere
non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, di cui all’articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in
forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche
dell’esemplare d’arma riconosciuto ed il relativo codice
identificativo.».
b) l’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da
fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo’ essere riconosciuta,
a richiesta del fabbricante o dell’importatore, la qualifica di arma
per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al
CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita’ sportive.».
2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed
autorizzate dalle competenti autorita’ di pubblica sicurezza ai sensi
della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come
armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorita’
trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi
dell’arma ai fini dell’inserimento nel registro di cui all’articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo
di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti
di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non
soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione
all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere
assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato
con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui
all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 3
Procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra
e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la
disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la
disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell’avvio delle procedure concorsuali per
l’attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e’ conferito
per risulta, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso
per capo reparto. La decorrenza economica e’ fissata al giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo
squadra derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per
l’attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli
12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’ ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell’articolo 4 della legge 12
novembre 2011, n. 183.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e’ sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall’anno
2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per
l’anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui
all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 5
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e
di sportelli unici per l’immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di
cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell’anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure
di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012, ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui
all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare
l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione delle
Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici
immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1
dell’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
e’ prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del
presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l’anno
2012 e’ assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell’interno.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell’atto costitutivo, l’ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e’ trasformato in fondazione con personalita’
giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A
decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare
riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno
l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della
predetta fondazione.

Capo II

Disposizioni per la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell’interno

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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