Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l’individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008, afferente l’aggiornamento delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, per tener conto del luogo in cui il contribuente svolge l’attivita’ economica;

Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile 2006, 20 marzo 2007, 6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti l’approvazione di studi di settore relativi alle attivita’ economiche delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore e dell’aggiornamento della territorialita’ generale.

1. Per il periodo di imposta 2008 e’ approvata, in base all’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita’ economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio, di cui all’allegato 1, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2 al presente decreto.

3. E’ aggiornata, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, la territorialita’ generale a livello comunale con la riassegnazione di sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la metodologia seguita sono riportati in allegato 3.

4. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita’, ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Modifica al decreto ministeriale 6 marzo 2008 per le attivita’ professionali

1. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 e’ cosi’ sostituito: «I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, di cui al comma 1 dell’art. 2, che dichiarano compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti studi di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione».

2. Al comma 3 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 sono eliminate le seguenti parole: «relativi al periodo d’imposta 2007». Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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