Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 23/11/2009 il Tribunale di Sanremo – sezione distaccata di Ventimiglia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione, ritenendo ostativa al suo accoglimento la riconosciuta recidiva.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo erronea applicazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente ha rilevato che nella specie non sussisteva alcuna condizione ostativa atteso che la contestata recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, era stata ritenuta sub valente rispetto alle applicate circostanze attenuanti e non aveva quindi esplicato il suo effetto tipico di aggravamento della pena.

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’operatività del divieto di sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata consegue non già alla qualità di "recidivo" desunta dal certificato penale ma alla espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione ed al riconoscimento in tale sede dei suoi effetti tipici, quelli di determinare un aggravamento del trattamento punitivo ovvero di paralizzare il contrapposto effetto delle circostanze attenuanti, impedendo la diminuzione di pena ad esse correlata (cfr. ex multis:

Cass. sentenze n. 43019/2008 e n. 34680/2006). Ne consegue – con tutta evidenza – che, ove la contestata recidiva reiterata, pur riconosciuta, sia stata però ritenuta sub – valente rispetto alle ravvisate circostanze attenuanti, deve disconoscersi l’operatività del divieto di sospensione della esecuzione della pena, non avendo in siffatto caso la recidiva esplicato i suoi effetti tipici quali più sopra precisati. E ciò in linea con la lettera della disposizione sub dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), laddove collega il divieto alla avvenuta applicazione della recidiva reiterata, e con il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite e mai modificato (cfr. sent. n. 17 del 1991) per il quale "una circostanza aggravante non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffa, in modo che sul piano dell’afflittività sanzionatorio l’aggravante risulti tamquam non esset".

Da ultimo, e per concludere, si sottolinea la erroneità dei riferimenti a favore della diversa tesi propugnata nell’ordinanza impugnata – alle sentenze n. 29989/2007 e n. 8113/2010, in esse essendosi esplicitata piena adesione al principio di diritto sopra ricordato, così come emerge dalla loro lettura integrale.

Alla stregua di quanto sopra si impone, quindi, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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