Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Ancona avverso la sentenza del locale Giudice di Pace in data 16 marzo 20109 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.G. in ordine ai reati di lesioni personali volontarie e danneggiamento in danno di F.V., commesso il (OMISSIS), perchè estinti per remissione di querela.
Deduce la violazione di legge e la incompetenza per materia del Giudice di pace, limitatamente alla ipotesi di danneggiamento.
Il reato ex art. 635 c.p. era stato contestato nella ipotesi semplice ma la descrizione del fatto così come leggibile nel capo di imputazione, rendeva evidente che si era trattato di un danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona. Invero, la azione dell’agente aveva provocato contestualmente sia le lesioni che la rottura degli occhiali della vittima.
Il reato cioè dovrebbe risultare di competenza del Tribunale e procedibile di ufficio.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla questione sostanziale si rileva che la giurisprudenza di legittimità, citata in parte anche nel ricorso, osserva, in tema di danneggiamento, che l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona non sussiste quando manchi la contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta nonchè quando, tra le due condotte, non vi sia alcun nesso strumentale che le ricolleghi (Rv. 229934).
Deve poi aggiungersi, in rito, che, come anche in passato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la non corrispondenza tra fattispecie concreta ritenuta e previsione normativa contestata, affinchè si risolva in violazione di legge rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, occorre che sia manifesta e rilevabile ictu oculi: che attenga quindi alla erronea qualificazione giuridica del fatto e non ad una erronea valutazione di esso. Altrimenti non si avrebbe violazione di legge, ma semplice vizio di merito (vedi Rv. 145725). Orbene, nel caso di specie, il PG lamenta la violazione di legge e la incompetenza per materia in relazione al caso sopra indicato, ma, a sostegno della censura, non evidenzia una manifesta difformità tra quanto dal giudice presupposto alla decisione finale e quanto nominalmente contestato.
La configurabilità della circostanza aggravante ex art. 635 c.p., comma 2 menzionata nel ricorso, infatti, oltre a non desumersi dalla formulazione del capo di imputazione, viene fatta discendere, dal ricorrente, da un apprezzamento della fattispecie concreta che è il frutto di una autonoma ricostruzione dei fatti ad opera dell’impugnante e che non può farsi derivare ictu oculi dagli elementi di fatto evidenziati nel capo di imputazione.
Non risulta invero di assoluta evidenza, nè dal capo di imputazione nè dal ricorso sulla base di elementi specifici, che nella specie possa esservi stata contestualità tra l’azione consistita nel provocare lesioni e quella che ha prodotto l’evento del danneggiamento agli occhiali, dovendosi anche considerare che la semplice contiguità temporale delle due condotte già di per sè farebbe escludere la sussistenza della aggravante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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