Modifiche alla legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l’Universita’ degli Studi di Genova ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l’Universita’ degli studi di Genova ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 1. Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 1/2005 e’ sostituito dal seguente: «2. Il Direttore generale e’ nominato dalla Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’Universita’ degli studi di Genova.».
Art. 2
Modifica all’art. 5 della 1.r. n. 1/2005
1. Il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 1/2005 e’
sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere
ed universitarie, le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad
Attivita’ integrata e Assistenziali e dei Dipartimenti Universitari
sono effettuate, rispettivamente, dal Direttore generale e dal
Rettore, scegliendo nell’ambito di terne di nominativi proposte dai
Comitati di Dipartimento.».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 5 giugno 2009.
BURLANDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0584&tmstp=1257585499799