REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2009, n. 8

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 18 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello statuto; Visto l’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in particolare l’art. 4; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n.15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»); Visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP), espresso nella seduta del 13 novembre 2008; Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 1090; Visto il parere della II commissione – Agricoltura espresso nella seduta del 4 febbraio 2009; Visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009: vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163; Considerato quanto segue 1. Alla luce dell’esperienza applicativa del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con piu’ efficacia gli obiettivi della legge regionale n. 26/2005 sia in materia di contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di contributi per i contratti assicurativi; 2. E’ opportuno che l’aggiornamento dell’elenco dei comuni che registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su richiesta delle province, in virtu’ del loro ruolo nell’attuazione e gestione delle misure di intervento; 3. In considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di contributo; 4. E’ opportuno correggere le disposizioni circa le caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato l’adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori; 5. necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditivita’ ed il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali; 6. Occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza, ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il metodo della scelta tra piu’ preventivi; 7. Occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie cui si riferiscono; 8. E’ opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti progettuali e di modifiche delle azioni in corso d’opera, ammettendo quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto rilievo per l’approvazione del progetto da parte della pubblica amministrazione; 9. Occorre riscrivere la disposizione sui criteri di ripartizione dei fondi fra le province e le comunita’ montane (enti competenti all’erogazione dei contributi), poiche’ il sistema sinora adottato si e’ rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari; occorre percio’ modificare sia il sistema di riparto, e cioe’ i parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da ottimizzare l’assegnazione delle risorse; 10. E’ necessario intervenire per ovviare alle criticita’ evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti, preso a riferimento per la determinazione del contributo; la previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall’ISMEA e’ insufficiente, perche’ le localita’ prese a riferimento dall’ISMEA possono non essere in territorio toscano e perche’ molte delle specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri genealogici; 11. Di accogliere il parere della II commissione – Agricoltura e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione all’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R e’ sostituito dal seguente: «2. L’elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori puo’ essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della provincia interessata.».

Art. 2 Modifiche all’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. La rubrica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita dalla seguente: «Opere di prevenzione oggetto di contributo». 2. La lettera c) del comma 1 dell’art. 3 e’ sostituita dalla seguente: «c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.». 3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 3 e’ aggiunta la seguente: «c-bis) l’acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell’allevamento».

Art. 3
Modifiche all’art. 4 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 15/R/2006
1. La lettera c) del comma l dell’art. 4 del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita
dalla seguente:
«c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i
quali e’ necessario garantire protezione dagli animali predatori».

Art. 4 Sostituzione dell’art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Recinzioni metalliche o elettriche). – 1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l’ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche: a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione; b) essere realizzate all’interno dell’azienda richiedente; c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare; d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali e’ necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unita’ bestiame adulto (UBA); e) garantire l’accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuita’ della recinzione. 2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») ove non abbiano le caratteristiche ivi previste per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588 (Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).».

Art. 5 Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. La rubrica dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita dalla seguente: «Sistemi di allerta o sorveglianza».

Art. 6 Modifiche all’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell’aiuto se: a) dimostrano adeguata redditivita’, ai sensi del regolamento di cui all’art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1; b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall’iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all’effettivo esercizio delle attivita’ di allevamento di animali; c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.».

Art. 7
Sostituzione dell’art. 10 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 15/R/2006
1. L’art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
15/R/2006 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione del contributo e spese
ammissibili). – 1. Il costo dell’investimento e’ computato secondo i
seguenti criteri:
a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana;
b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in
agricoltura approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario
non contenga le voci, si segue il criterio della lettera c);
c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base
alla scelta motivata fra tre preventivi presentati da ditte in
concorrenza tra di loro.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6,
sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre
spese relative all’opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di
mercato:
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione
lavori, gli studi di fattibilita’ e i costi per l’acquisto di
brevetti;
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in
essere direttamente dall’ azienda. Tali prestazioni sono valutate
tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali
tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attivita’ eseguita.».

Art. 8 Modifiche all’art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 11 e’ sostituito dal seguente: «2. Non sono ammesse varianti progettuali ne’ modifiche delle azioni a meno di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l’importo, le finalita’ e il posizionamento nella graduatoria redatta dall’ente locale.».

Art. 9 Sostituzione dell’art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. L’art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunita’ montane). – 1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono ripartiti ogni anno fra le province e le comunita’ montane con le seguenti modalita’: a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i seguenti parametri: 1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 2) quanto all’ 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell’anno precedente. b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base dell’ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.».

Art. 10 Modifiche all’art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 3 dell’art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. Il valore degli animali morti e’ determinato sulla base dei prezzi fissati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti e’ determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore dell’animale morto iscritto al libro genealogico non e’ presente in alcuna delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento e’ quello fissato da ISMEA. In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell’animale adulto come sopra determinato.». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 11 marzo 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0361&tmstp=1258184268364

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