Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, recante la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visti gli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di controllo automatizzato;

Visto l’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo formale delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante la approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l’approvazione del testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale;

Visto l’art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d’imposta, che dispone che il Ministro delle finanze e’ autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l’autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

Visto l’art. 3, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visti gli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visto l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con il quale e’ stato abrogato l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini dell’individuazione della misura dell’interesse nell’ipotesi di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, con il quale e’ stata modificata la misura del saggio degli interessi annui dovuti per la dilazione di pagamento dell’imposta di successione;

Visto l’art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l’altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e’ determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale e’ stata determinata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dagli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e in materia di imposta sul valore aggiunto, con decorrenza dal 1° luglio 2003;

Visto l’art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente l’istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto l’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Ritenuta la necessita’ di adeguare, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi;

Decreta:

Art. 1.

Interesse per ritardato rimborso delle imposte

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell’1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

Art. 3.

Interessi per dilazione del pagamento

Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 4.

Interessi per la sospensione amministrativa

1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 5.

Interessi per pagamenti rateali

1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

3. Sugli importi dilazionati, previsti dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.

Art. 6.

Interessi per ritardato pagamento

1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, di cui all’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;

b) pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione e’ di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d) accertamento con adesione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;

e) conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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