Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito di appello proposto dalla parte civile, il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice di pace che ha assolto B.R. dal reato di cui all’art. 590 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
2. Ricorre per cassazione la parte civile lamentando che il giudice d’appello, ripetendo la valutazione del primo giudice, ha erroneamente ritenuto che la persona offesa non ancora costituita parte civile non sia legittimata a presentare un’autonoma lista testimoniale. In realtà la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che la presentazione di tale atto sia consentita ai sensi dell’art. 90 cod. proc. pen. che attribuisce alla persona offesa la facoltà di indicare elementi di prova. Nel caso di specie la lista recava l’indicazione di testi oculari che avrebbero consentito di ricostruire la dinamica del sinistro. In conseguenza, la nullità dell’ordinanza che ha escluso la lista in questione vulnera ambedue le pronunzie di merito.
3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata reputa corretta la decisione del primo giudice di non ammettere i testi indotti dalla parte civile costituitasi in udienza. Essa afferma che la lista testimoniale può essere presentata solo da soggetto che si sia costituito parte civile prima dello spirare del termine previsto dall’art. 468 cod. proc. pen. In tale caso di tempestiva costituzione come parte civile, la persona offesa è esonerata dalla riproposizione della lista testimoniale, ove abbia già in precedenza indicato testimoni avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall’art. 90 cod. proc. pen. In tal senso deve essere letta la giurisprudenza evocata dalla parte civile. Il Giudice, d’altra parte, si sofferma a rimarcare le marcata differenza tra la facoltà di cooperare alle indagini attribuita alla persona offesa dall’art. 90 cod. proc. pen. e l’esercizio del diritto alla prova sancito per le parti dall’art. 468 cod. proc. pen. Tale valutazione della disciplina legale si pone in contrasto con il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte. Si è infatti enunciato che in tema di diritti e facoltà della persona offesa, è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all’art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell’atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall’art. 468 c.p.p., comma 1, mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 2, l’instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale (Da ultimo Cass. 5^, 8 giugno 2005, Rv. 232297; ma anche Cass. 6^ 13 luglio 1999, Rv. 214182; Cass. 6^, 21 aprile 2000, Rv.
216604; Cass. 3^, 8 marzo 2005, Rv. 231983). Il principio in questione è stato affermato anche in situazioni in cui la costituzione di parte civile è avvenuta in udienza, dopo la scadenza del termine per presentare la lista testimoniale previsto dal richiamato art. 468.
La mancata ammissione delle prove indotte dalla parte civile ha vulnerato radicalmente il diritto di difesa di tale soggetto processuale, con la conseguenza che la sentenza assolutoria deve essere annullata limitatamente agli effetti che essa ha implicitamente prodotto quanto ai profili civili della vicenda; con rinvio davanti al Giudice competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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