Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5539 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta da Z.E., danneggiata dell’incidente occorso in (OMISSIS) nei confronti della propria figlia, C.A., conducente e proprietari del veicolo e della sua compagnia assicuratrice della R.C.A..

Il Tribunale adito accoglieva la domanda nei confronti della C. e respingeva quella nei confronti dell’assicurazione.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe, depositata il 18.12.2007, respingeva l’appello della C., ritenendo che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la sua confessione in sede d’interrogatorio formale costituisse prova legale a suo carico, ma dovesse essere liberamente apprezzata ex art. 2733 c.c., comma 3, nei confronti dell’assicuratore. Nel caso di specie, l’indizio non poteva considerarsi corroborato da altri elementi, stanti le contraddizioni significative emergenti tra la versione resa dalla C. in sede dr interrogatorio e quelle esposte dalla Z. e dalla C. stessa in occasione della richiesta di risarcimento all’assicuratore.

Propone ricorso per cassazione la C. sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Col primo motivo, la ricorrente, denunziando violazione dell’art. 1917 c.c., art. 102 c.p.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, artt. 2697 e 2733 c.c., chiede alla Corte di verificare se, nel caso in cui il giudice di appello abbia affermato la responsabilità per un sinistro stradale a carico del proprietario-conducente e questi sia condannato al relativo risarcimento, sia possibile che, per lo stesso fatto, si escluda la responsabilità dell’assicuratore della R.C.A..

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando violazione dell’art. 1917 c.c., art. 102 c.p.c., art. 2733 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23 e art. 2909 c.c., chiede alla Corte se, posto che le dichiarazioni confessorie devono essere liberamente apprezzate dal giudice in modo unitario in relazione ala posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese ( art. 2733 c.c., comma 3, in tema di confessione resa da alcuno soltanto dei litisconsorti), può affermarsi o escludersi che – in materia di sinistri stradali – le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possono essere diversamente apprezzate, si da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l’assoluzione dell’assicuratore.

Col terzo motivo, la ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi con violazione dell’art. 2909 c.c., art. 1917 c.c., art. 102 c.p.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, chiede ala Corte di verificare se, posto che in merito ad unico fatto derivante dalla circolazione stradale, la responsabilità del proprietario-conducente sia riconosciuta con prova piena e sul punto si sia formato il giudicato implicito, per mancata impugnativa, possa affermarsi se, nel rispetto del principio di unitarietà e di non contraddizione e per evitare contrasto di giudicati, la dichiarazione di responsabilità possa estendersi anche all’assicurazione obbligata solidale ex lege ed ex contratto.

Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, essendo tutte rivolte, sia pure sotto diversi profili, a far valere il medesimo principio – non colgono nel segno.

E’ vero, infatti, che, a seguito del componimento del contrasto di giurisprudenza sul punto, operato da Cass. S.U. n. 10311/06 (confermata da Cass. 1680/08 e 16376/10), non è dubitabile che la confessione del proprietario-responsabile di sinistro stradale debba essere liberamente apprezzata nei confronti di tutti i coobbligati solidali, vale a dire, non solo nei riguardi della coobbligata assicurazione della R.C.A., ma anche del medesimo responsabile- proprietario del veicolo ed autore della confessione.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’affermazione di tale principio presuppone, oltre che la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, l’impossibilità di formazione di un giudicato su autonomi capi della decisione unitaria. Infatti, la richiamata sentenza delle Sezioni unite conferma, su quest’ultimo punto, una meno recente decisione, resa anch’essa a Sezioni unite, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabile assicurato ( L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell’assicuratore, anche domanda contro l’assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e dell’entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le parti (Cass. S.U. n. 5220/83, confermata anche da Cass. 255/99).

Ne deriva che l’operatività dell’invocato principio della valutazione unitaria degli esiti della confessione e la conseguente unitaria decisione dei rapporti connessi/dipendenti di responsabilità danneggiato-assicuratore e danneggiato-assicurato riguarda e presuppone un asseto processuale di non definitività della decisione nei confronti di ciascuna delle parti coinvolte.

Nel caso in esame, invece, la confessione è stata liberamente apprezzata nei confronti dell’assicuratore; mentre il libero apprezzamento della stessa anche nei confronti del danneggiante- proprietario del veicolo potrebbe avvenire solo ove non vi fosse giudicato sulla posizione del medesimo, il quale, tuttavia non ha impugnato la statuizione di affermazione della sua responsabilità ed anzi ne invoca la mancata "estensione". Invero, la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, concerne l’ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio solidale sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell’eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore – come nella specie – del giudicato contrario sul medesimo punto (Cass. n. 9647/96).

Le censure proposte dalla ricorrente si rivelano, pertanto, oltre che intrinsecamente contraddittorie, inammissibili.

Il ricorso, pertanto, va respinto. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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