Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha realizzato nel terreno di sua proprietà, avente destinazione agricola, i seguenti manufatti: nel 1955 un locale adibito a deposito di prodotti agricoli; nel 1960 un locale utilizzato come deposito di macchine agricole; nel 1964 un locale adibito a deposito di macchine agricole e a preparazione di ortaggi.
L’interessato, in data 17/4/1986, ha presentato istanza di condono edilizio avente ad oggetto le suddette opere.
Con provvedimento del 23/9/1998 il Comune di Scandicci ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, precisando che alle opere abusive la cui sanatoria non è autorizzata sarebbero state applicate le sanzioni previste dall’art. 4, comma 2, della legge n. 47/1985.
Avverso tale diniego il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione degli artt.31 e 32 della legge n.47/1985, nonchè degli artt. 31 e 41 quinquies della legge n.1150/1942; violazione del principio generale del tempus regit actum; eccesso di potere per difetto dei presupposti; errore e carenza di istruttoria;
2) violazione e/o erronea applicazione dell’art.32 della legge n.47/1985 e dell’art.4 della L.R. n. 52/1979; eccesso di potere per difetto dei presupposti;
3) violazione dell’art.35, comma 18, della legge n.47/1985, in relazione all’art.32; violazione del giusto procedimento e dei principi generali in tema di annullamento degli atti amministrativi;
4) violazione dell’art.3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per carenza e apoditticità della motivazione;
5) violazione e/o omessa applicazione degli artt.3, 7, 8, 9 e 10 della legge n.241/1990; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci.
Con ordinanza n.117 del 28/5/2010 questo TAR ha disposto incombenti istruttori.
Ad esito di tale pronuncia il Comune ha depositato in giudizio documenti.
All’udienza del 21 ottobre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Con la prima censura il ricorrente deduce che i manufatti in questione sono stati realizzati in assenza di un piano regolatore o di una norma urbanistica che obbligava al preventivo rilascio di licenza edilizia; aggiunge che tale circostanza, unitamente all’istituzione del vincolo paesaggistico nel 1965, ovvero in epoca successiva alla costruzione dei manufatti medesimi, fa sì che quest’ultimi non siano qualificabili come abusi edilizi, con la conseguenza che esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 31 della legge n.47/1985.
Il motivo è fondato.
Al momento della realizzazione delle opere abusive, non risultanti ricadere all’interno di un centro abitato e quindi non assoggettate all’obbligo di licenza edilizia dall’art.31 della legge n.1150/1942, il Comune di Scandicci non era dotato di alcun piano regolatore; l’unica norma edilizia comunale antecedente ai suddetti manufatti era costituita dall’art.1 del regolamento edilizio approvato il 26/10/1932, che prevedeva il nulla osta per gli edifici da costruire in qualsiasi zona del territorio comunale.
Orbene, la legge 17/8/1942, n. 1150 ha introdotto una disciplina unitaria dell’attività urbanistica, stabilendo per la prima volta l’obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, limitatamente ai centri abitati e alle zone di espansione del piano regolatore. La legislazione successiva (tra cui la legge n.765/1967, che sancisce l’obbligo di pianificazione e di licenza sull’intero territorio comunale) si è innestata sulla legge del 1942, lasciandone intatta la struttura e la caratteristica di disciplina generale della materia urbanistica.
Anche la legge n.47/1985 ha considerato come legge generale di riferimento la predetta legge n.1150/1942, la quale rappresenta l’unico parametro identico per tutti i casi al fine di valutare il carattere abusivo dell’opera realizzata, altrimenti esposta alle disparità di trattamento derivanti da normative locali, antecedenti alla legge urbanistica, difformi tra loro, e spesso ispirate, laddove prevedono un generalizzato nulla osta, ad esigenze di tutela igienico sanitaria, più che a pianificati criteri urbanistici.
Ciò premesso il Collegio, aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Cons.Stato, V, 21/10/1998, n.1514), ritiene che non sarebbero conformi al principio di ragionevolezza né una disciplina impositiva dell’obbligo generalizzato di richiedere il condono edilizio in mancanza di un parametro, anch’esso generalizzato, dell’uguaglianza delle situazioni considerate dalla legge, né una legislazione che non ponga alcun limite temporale alla possibilità di sanzionare abusi commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967.
Pertanto, il parametro di riferimento non può essere individuato nei regolamenti edilizi preesistenti al 1942, anche a prescindere dalla loro vigenza successivamente alla legge urbanistica (Cons. Stato, V, 21/10/1998, n.1514; TAR Campania, Napoli, II, n. 6555/2005; TAR Veneto, I, 15/5/1990, n.534).
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato diniego.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il Comune di Scandicci a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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