Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 11-5-07 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta dalla IN.C.E.B.SUD S.Luigi S.R.L. avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa IN.C.E.B. SUD S. Luigi nei confronti della s.p.a. Officine Meccaniche Ciroldi, compensando le spese fra le parti.
Il decreto ingiuntivo richiesto dalla s.p.a Officine Meccaniche Ciroldi aveva ad oggetto il pagamento di L. 16.000.000, somma corrispondente alla clausola penale concordata per il recesso unilaterale dell’acquirente , in relazione ad un contratto per le vendita di un forno inceneritore stipulato con la IN.C.E.B. SUD S. Luigi S.R.L..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la IN.CEB.SUD S. Luigi S.R.L. con tre motivi.
Si costituivano con controricorso la Officine Meccaniche Ciroldi proponendo ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del grado di appello.
Entrambe le parti presentavano memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 1341, 1342, 1362, 1382, 1385 e 1386 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con conseguente error in procedendo per violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto la Corte di Appello aveva mal interpretato la clausola posta a fondamento del decreto ingiuntivo che aveva natura vessatoria e doveva essere approvata specificatamente per iscritto.
Il motivo è infondato.
Infatti la Corte di Appello ha inquadrato la clausola in contestazione come clausola penale che prevedeva per il caso di recesso unilaterale dell’acquirente il pagamento di una somma nella misura del 40% del prezzo di vendita, negando la natura vessatoria della stessa e quindi la necessità di specifica approvazione per iscritto.
Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 cod. civ. e non necessitano di specifica approvazione. (V. Sentenza n. 6558 del 18/03/2010). Come secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 2 Cost. e art. 1384 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 per insufficiente motivazione in ordine alla istanza di riduzione della penale. Anche tale motivo è infondato in quanto, con motivazione sufficiente e non illogica o contraddittoria,la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di riduzione tenendo conto del mancato guadagno della società venditrice opposta per il forno prima ordinato dall’opponente e poi da questi unilateralmente rifiutato, anche con riferimento al mancato ammortamento delle spese generali e dei costi sostenuti fino al recesso dell’opponente.
Il terzo motivo di ricorso, relativo al regolamento delle spese del grado di appello da modificare in caso di accoglimento del presente ricorso, è assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
Con l’appello incidentale si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 per la compensazione delle spese del grado di appello. L’appello incidentale è infondato in quanto non vi alcuna violazione dei principi in materia di regolamento delle spese processuali, in quanto queste sono state compensate con adeguata motivazione.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente grado.
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