Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Catania in
data 17 settembre 2009 prot. n. 10812/U/2.1.8, dalla quale risulta
che l’Ufficio del giudice di Pace di Mineo non e’ stato in grado di
funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in
servizio per il giorno 5 settembre 2009.
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Mineo il giorno 5 settembre 2009, per assenza di tutto il
personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il
compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di
personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque
giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 novembre 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Alberti Casellati
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15408&tmstp=1262160661735