Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza della Corte d’Assise di Salerno in data 11.12.2008, M.M. veniva condannato alla pena dell’ergastolo perchè riconosciuto responsabile del delitto di omicidio volontario aggravato, commesso il (OMISSIS).
A seguito di appello proposto dall’imputato, la Corte d’Assise d’Appello di Salerno, con sentenza in data 2.2.2010, riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente equivalente alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni ventiquattro di reclusione.
Su ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione, con sentenza in data 14.7.2010, annullava la detta sentenza in data 2.2.2010, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Salerno.
In data 30.7.2010 M. ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Salerno di essere scarcerato, previa declaratoria di estinzione del reato ascrittogli per prescrizione. La suddetta Corte, con ordinanza in data 19.8.2010, ha rigettato l’istanza, rilevando che alla data dell’ordinanza il termine di prescrizione non era decorso in quanto, salvo più completo esame degli atti della precedente fase, risultava che il corso della prescrizione era rimasto sospeso dal 17.7.2007 all’8.11.2007, a seguito di istanza di rinvio del difensore che dichiarava di aderire alla proclamata astensione degli avvocati dalle udienze.
Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l’imputato, osservando che il termine massimo di trentanni, applicabile al caso di specie in base alla normativa previgente, era decorso alla data della emissione dell’ordinanza impugnata, perchè l’art. 160 c.p. prescrive che i termini di cui all’art. 157 c.p., a seguito di atti interrativi, non possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161 c.p.p., comma 2, e quest’ultima disposizione prescrive che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, in quanto i delitti puniti con la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili sia in base alla nuova che alla vecchia disciplina sulla prescrizione.
L’attuale disciplina della prescrizione, introdotta con legge 5.12.2005 n. 251, prevede, dell’art. 157 c.p., u.c., che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti. Nel testo previgente del suddetto articolo non era contenuta la suddetta espressa previsione, ma si deve ritenere che, anche per i delitti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa e puniti con pena perpetua – per effetto della pena edittale o del concorso con la medesima di aggravanti ad effetto speciale -, non sia applicabile l’istituto della prescrizione, in quanto tale istituto era previsto unicamente in relazione ai reati puniti con le pene della reclusione, della multa, dell’arresto e dell’ammenda (V. Cass. Sez. 1, sent. n. 41964 del 22.10.2009, Rv. 245080).
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ai fini della imprescrittibilità dei reati in parola, è irrilevante il concreto trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento di attenuanti o diminuenti e/o al giudizio di comparazione; nè può trovare applicazione la disposizione (ora abrogata) contenuta nel testo previgente dell’art. 157 c.p. (nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’art. 69 c.p.), in quanto norma di disciplina della prescrizione, destinata ad operare nel relativo ambito, costituito, per l’appunto, dalla classe dei reati prescrivibili, cioè punibili con pene detentive temporanee o con pene pecuniarie (V. Cass. Sez. 1, sent. n. 223 del 10 marzo 2010, imputato Di Girolamo).
Non essendo quindi soggetto a prescrizione il delitto contestato a M.M., perchè punibile con la pena dell’ergastolo, il ricorso deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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