Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 14-02-2011, n. 5393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Belluno, con sentenza in data 28/10/2009, dichiarava, riconosciute le attenuanti generiche e quelle di cui all’art. 62 c.p., n. 6 equivalenti alla contestata aggravante, non doversi procedere nei confronti di D.M.M., in relazione al reato di appropriazione indebita di mobili e oggetti vari, di proprietà della ex convivente L.M.C., essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale di Venezia deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 152 c.p., comma 1, e art. 646 c.p., comma 3, per avere I Tribunale erroneamente ritenuto la perseguibilità a querela del delitto di appropriazione indebita aggravata per il semplice giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11.
Motivi della decisione

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il semplice giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti e l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, rendesse perseguibile a querela il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p., u.c., e art. 61 c.p., n. 11. Il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza tra attenuanti aggravanti limita infatti la sua efficacia ai soli fini sanzionatori, così come previsto dall’art. 69 c.p., comma 3, ma non produce alcun effetto ai fini della esclusione della procedibilità d’ufficio del reato che solo in assenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 rende il reato perseguibile a querela.

La ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, quindi, non ha alcun effetto ai fini della perseguibilità a querela del reato che richiede, invece, l’esclusione dell’aggravante, con conseguente inefficacia della remissione di querela ai fini estintivi del reato. Il reato, tuttavia, è estinto per intervenuta prescrizione. Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del 28.10.2009, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Il termine prescrizionale, per il reato di appropriazione indebita è di anni sette, mesi sei (anni sei + %% per l’interruzione), già decorso dall’epoca del commesso reato, come desumibile dalla stessa querela che fa riferimento alla intimazione in data 6.8.2003 ai soli fini della valutazione della tempestività della querela, specificandosi che i precedenti e ripetuti tentativi di ottenere la riconsegna dei mobili, fin dall’aprile del 2002, erano andati a vuoto.

In tale antecedente momento si era, quindi, consumato il reato, avendo in tale circostanza l’agente tenuto consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso.

Va, quindi, annullata senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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