REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 8 Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a valorizzare l’innovazione e la creativita’ individuale, ed in particolare per: a) diffondere la conoscenza dei prodotti dell’ingegno; b) contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei brevetti nonche’ per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi prototipi e la loro commercializzazione; c) favorire l’utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo scopo di favorire l’occupazione.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilita’, ai marchi o ai disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o associati, che risultano titolari di brevetto.

Art. 3

Interventi regionali

1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, la Regione:
a) concede contributi agli inventori con le modalita’ e nei
limiti di cui all’art. 4;
b) organizza o promuove l’organizzazione di incontri tra
esperti in materia di diritto d’autore e proprieta’ industriale e
studenti degli istituti tecnici superiori e delle universita’ per
favorire lo sviluppo tra i giovani della cultura dell’innovazione,
diretta ad implementare la creativita’ individuale ed a suggerire
possibili sbocchi occupazionali;
c) promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene
la realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di
invenzioni e brevetti;
d) organizza eventi finalizzati a favorire l’incontro tra gli
inventori e gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla
commercializzazione dei brevetti;
e) istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati
a brevettare un’invenzione dell’iter previsto dalla normativa
vigente.
2. La Giunta regionale, nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio, sentita la commissione di cui all’art. 6 e la commissione
consiliare competente in materia, adotta annualmente il programma
degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 4

Contributi agli inventori

1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla
struttura regionale prevista dall’art. 5, previa iscrizione in
apposito elenco informatizzato, istituito presso la medesima
struttura, che ne cura l’aggiornamento. Alla domanda di contributo e’
allegato il progetto, relativo al brevetto, per il quale e’ richiesto
il contributo, nonche’ una dettagliata documentazione tecnica.
2. La documentazione di cui al comma 1 e’ trasmessa alla
commissione prevista all’art. 6 per la valutazione ai fini della
concessione del contributo finanziario.
3. La Giunta regionale determina le modalita’ per la
presentazione delle domande di ammissione ai contributi, nonche’
quelle per la loro erogazione, per la rendicontazione e per la
verifica delle spese.

Art. 5

Struttura regionale per l’utilizzo dei brevetti

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 18
febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale) e successive modifiche, provvede
all’istituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia
di innovazione e ricerca, di una struttura regionale per l’utilizzo
dei brevetti.
2. Il regolamento di organizzazione della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 6/2002 e successive
modifiche, determina i compiti, l’organizzazione e la dotazione
organica della struttura regionale di cui al comma 1.

Art. 6 Commissione tecnica regionale brevetti 1. Con decreto del Presidente della Regione e’ istituita, presso l’assessorato competente in materia di innovazione e ricerca, la commissione tecnica regionale brevetti, con il compito di valutare i progetti relativi alla domanda di contributo di cui all’art. 4, nonche’ le invenzioni piu’ innovative ed originali ai fini dell’attribuzione dei premi annuali di cui all’art. 7. 2. La commissione, presieduta dall’assessore competente in materia di innovazione e ricerca o suo delegato, e’ composta da: a) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli inventori (ANDI); b) un rappresentante delle associazioni locali degli inventori maggiormente rappresentative in ambito regionale; c) un rappresentante dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a seguito di apposita intesa con il Ministero competente in materia di sviluppo economico; d) un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Union Camere); e) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese; f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e medie imprese. 3. Ai lavori della commissione possono di volta in volta essere chiamati a partecipare esperti di comprovata esperienza e professionalita’ nei settori relativi ai brevetti oggetto di esame nella specifica seduta. 4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la durata, i compiti e le modalita’ di funzionamento della commissione, nonche’ i criteri di designazione e nomina dei componenti nel rispetto della normativa vigente. 5. La partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito.

Art. 7 Istituzione di premi 1. La Regione istituisce premi annuali, finalizzati al riconoscimento da parte della commissione di cui all’art. 6 delle piu’ innovative ed originali invenzioni brevettate dai soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 4 che ottengano, nell’anno di riferimento, il contributo richiesto. 2. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell’art. 4 sono altresi’ stabiliti i criteri e le modalita’ per l’assegnazione del premio.

Art. 8 Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti 1. E’ istituito, nell’ambito del bilancio della Regione, il fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti. 2. Il fondo e’ alimentato da: a) risorse regionali; b) quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi, da parte dei beneficiari, dei diritti di sfruttamento economico dei brevetti per il periodo di validita’ degli stessi; c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati. 3. Le quote di cui alla lettera b) sono stabilite in proporzione all’ammontare del contributo percepito dal beneficiario che si impegna a versare: a) il 5 per cento dei proventi netti per un contributo inferiore al 30 per cento delle spese sostenute; b) il 10 per cento dei proventi netti per un contributo ricompreso tra il 30 e il 60 per cento delle spese sostenute; c) il 20 per cento dei proventi netti per un contributo superiore al 60 per cento ma inferiore all’ 80 per cento delle spese sostenute; d) il 25 per cento dei proventi netti per un contributo superiore all’ 80 per cento delle spese sostenute. 4. La Giunta regionale delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita’ ed i criteri per la gestione del fondo.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21 di un
apposito capitolo denominato «Fondo regionale per la valorizzazione
dei brevetti», con uno stanziamento pari a 100 mila euro per
l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura e’ assicurata dal
prelevamento di pari importo rispettivamente, in termini di
competenza, dal capitolo T27501, lettera o), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio
finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0565&tmstp=1263024272448

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