REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 9 Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignita’ della persona, provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani. 2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalita’ e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonche’ ridurre l’indice di mobilita’ passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie
si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese
quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioe’ le attivita’
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

Art. 3

Distretto socio-sanitario montano

1. Il distretto socio-sanitario montano e’ un’articolazione
territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unita’
sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di
norma, con quello dei territori delle comunita’ montane ricadenti
nella medesima provincia.
2. Il distretto socio-sanitario montano e’ istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere
della commissione consiliare permanente competente in materia di
sanita’.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale
individua, in particolare, le attivita’ e i servizi di competenza del
distretto socio-sanitario montano nell’ambito delle seguenti
funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o
funzionale.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresi’
definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da
destinare al distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire
l’esercizio dell’attivita’ medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare
l’integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza
sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in
considerazione dei maggiori costi strutturali.
5. Per la specificita’ ed il ruolo del distretto socio-sanitario
montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli
aspetti di cui ai commi 3 e 4, puo’ derogare a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale sull’organizzazione del Servizio
sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la
dotazione di professionalita’ qualificate e per il contenimento della
spesa.
6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario
montano e’ attribuito dal direttore generale della ASL competente per
territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanita’,
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 7, della legge regionale
16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione
delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e
successive modifiche.

Art. 4 Ospedale di montagna 1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano e’ individuato un ospedale di montagna. 2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunita’ montana che presentano le seguenti criticita’: a) svantaggi orografici; b) difficolta’ di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana. 3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i
seguenti distretti sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco,
nell’ambito della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 «Alto Velino», con sede nel
Comune di Amatrice, nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1º distretto sanitario, con sede nel Comune di
Montefiascone, nell’ambito della ASL Viterbo.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento
ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti
presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale «A. Angelucci» di Subiaco;
b) l’Ospedale «F. Grifoni» di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0566&tmstp=1263024272448

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