Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 16 dell’11 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione: Visti gli artt. 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/ CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche’ il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della liberta’ di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente); Considerato quanto segue: 1. E’ necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicita’ temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilita’, capacita’ economica e idoneita’ professionale che, nell’attuale testo della legge regionale n. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarieta’, e’ espressamente attribuita alle province la possibilita’ di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161; 2. Si e’ posta inoltre la necessita’ di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all’attivita’, atteso che l’attuale testo della legge regionale n. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti; 3. E’ emersa l’esigenza di’ armonizzare l’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 con l’art. 2 della legge n. 218/2003, che considera le imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita’ di «trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992, purche’ ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della legge regionale n. 36/2008 imponeva l’ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, gia’ richiesta per l’esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficolta’ applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalita’, ai requisiti ed ai soggetti dell’impresa da iscrivere, a causa dell’attuale articolazione del ruolo dei conducenti – istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della legge n. 21/1992 – che consente l’iscrizione alle sole per sone fisiche; 4. E’ risultato quindi necessario modificare l’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento e’ richiesto un percorso formative ben piu’ complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dalla legge n. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si e’ reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; 5. E’ altresi opportuno declinare le finalita’ per cui e’ stato istituito il registro regionale in conformita’ con quanto stabilito dalla legge n. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalita’ di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo; 6. Si modifica inoltre l’art. 10 della legge regionale n. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti gia’ in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, non che’ di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attivita’; Si approva la seguente legge Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 36/2008 1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e’ sostituita dalla seguente: «c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui cio’ sia ritenuto opportuno.».
Art. 2 Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 36/2008 1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilita’, capacita’ finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.».
Art. 3
Sostituzione dell’art. 4 della legge regionale n. 36/2008
1. L’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 4. (Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio
con conducente di cui alla legge n. 21/1992) – 1. Ai sensi dell’art.
2, comma 4, della legge n. 218/2003, le imprese in possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 2, in qualsiasi forma costituite,
sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio
regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di
servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e
motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67
(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e
servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di
noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’art.
6 della legge n. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di
apposita abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei
conducenti di cui alla legge regionale n. 67/1993 della provincia cui
appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della
autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente
effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima
legge regionale n. 67/1993.».
Art. 4 Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attivita’ di trasporto di viaggiato ri mediante noleggio di autobus con conducente, e’ istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003.». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, e’ subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 2.».
Art. 5
Sostituzione dell’art. 10 della legge regionale n. 36/2008
1. L’art. 10 della legge regionale n. 36/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 10. (Disciplina transitoria) – 1. Entro il 31 luglio 2009
i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio
l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale,
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di
noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni,
indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro
efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 2
oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte
della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di
noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali
i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della
autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia
indipendentemente dalla loro naturale scadenza.».
Art. 6 Norma transitoria 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all’art. 4 della legge regionale n. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 3 della presente legge.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 5 maggio 2009
MARTINI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0458&tmstp=1263375001257