Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
assorbito il 1^.
Svolgimento del processo
D.P.M. conveniva davanti al giudice di pace di Asti B.C. e la Lloyd Adriatico s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale avvenuto il (OMISSIS).
Intervenuto il decesso del B. nel corso del giudizio di I grado, questo veniva proseguito nei confronti degli eredi, con notificazione effettuata impersonalmente e collettivamente a norma dell’art. 303 c.p.c..
Il giudice, quindi, decideva la causa ritenendo le parti responsabili alla pari a norma dell’art. 2054 c.c., e condannava i convenuti in solido al pagamento del residuo 50% dei danni subiti dall’attrice nella misura di Euro 1807,60.
Avverso questa sentenza proponeva appello l’attrice, notificando l’atto agli eredi di B.C., ancora collettivamente ed impersonalmente.
Il tribunale di Asti, in persona del giudice unico, dichiarava la nullità di tale notifica effettuata agli eredi a norma dell’art. 330 c.p.c., e, per questa ragione, definiva il giudizio davanti a sè.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni.
2. Il motivo è inammissibile.
L’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le conclusioni effettivamente state esaminate, di guisa che sia mancata, in concreto una decisione su domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre, quando dalla motivazione risulti che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza, soggetto alla procedura di correzione di errore materiale, con la conseguenza che la censura è inammissibile (Cass. 26/02/2004, n. 3861; Cass. 05/12/1985, n. 6110).
Nella fattispecie, appunto la ricorrente non prospetta nel ricorso l’omesso esame di domande da essa svolte, per cui il motivo è inammissibile.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario e corretta instaurazione del contraddittorio.
La ricorrente assume che erroneamente il giudice ha definito il giudizio davanti a sè, dichiarando la nullità della notifica dell’atto di citazione, in luogo di disporre l’integrazione nei confronti degli eredi personalmente e singolarmente.
4.1. Il motivo è fondato.
Le S.U. di questa corte hanno statuito che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica – che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purchè entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. S.U. 14699/2010).
4.2. Fermo restando che la riassunzione della causa, dopo l’interruzione causata dalla morte della parte costituita in giudizio, entro un anno dal decesso può essere effettuata, a norma dell’art. 303 c.p.c., mediante atto notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, tuttavia dopo la riassunzione il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, dato che, essendo ciascun erede destinatario della sentenza che definisce il giudizio, il medesimo è pure destinatario della eventuale notificazione della sentenza stessa e dell’atto di impugnazione.
Nel nostro ordinamento vige la regola generale secondo cui nel giudizio d’impugnazione la vocatio in ius deve essere rivolta al soggetto, specificamente individuato, al quale compete la partecipazione al giudizio stesso (ragion per cui, trattandosi di una pluralità di soggetti, l’atto deve essere diretto a ciascuno di essi, individualmente e separatamente); e, a questa regola, si collega quella ulteriore in forza della quale la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata al soggetto (o ai soggetti) in questione nei modi e con le forme stabilite dalla legge. Ne deriva che, attesa la natura eccezionale delle norme che ammettono la notifica agli eredi impersonale e collettiva nell’ultimo domicilio del defunto, tale regola non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti, restando esclusa, in virtù del principio dettato dall’art. 14 disp. gen., ogni possibilità di estensione analogica.
4.3. Ne consegue che nella fattispecie, essendo il convenuto B. C. deceduto nel corso del giudizio di primo grado ed essendo il giudizio proseguito nei confronti degli eredi, citati impersonalmente e collettivamente, l’atto di impugnazione della sentenza di 1^ grado non poteva essere notificato agli eredi ancora una volta collettivamente ed impersonalmente, ma a ciascuno personalmente e singolarmente.
Ne consegue che correttamente è stata ritenuta la nullità della notifica dell’atto di impugnazione.
5.1. Sennonchè nella fattispecie si versava in una situazione di litisconsorzio necessario tra il responsabile del danno ed il suo assicuratore per la r.c.a., a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23 (Cass. 26.2.2003, n. 2888).
Ciò comportava che, poichè è pacifico che la notifica dell’atto di impugnazione nei confronti dell’assicuratore era avvenuta regolarmente, il giudice di appello doveva ordinare l’integrazione nei confronti del responsabile del danno e, stante il suo decesso rilevato già nel giudizio di primo grado, nei confronti dei eredi singolarmente.
Nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricollega ad un difetto di attività del giudice al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo (Cass. 4/04/2001, n. 4948).
5.2. Infatti le S.U. di questa Corte, componendo un contrasto tra sezioni semplici, hanno statuito che nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (S.U. n. 14124 del 11/06/2010).
5.3. Ne consegue che il giudice di appello, rilevata la nullità della notificazione dell’atto di appello agli eredi di B. C., avrebbe dovuto ritenere non integrato il contraddittorio nei confronti dei predetti litisconsorti necessari e disporne l’integrazione ex art. 331 c.p.c..
5.4. Nella fattispecie la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi individuati singolarmente e citati in appello con atto notificato personalmente a norma dell’art. 137 c.p.c., e segg., comporta la nullità del procedimento di appello e della conseguente sentenza.
6. Pertanto va cassata l’impugnata sentenza e va rinviata la causa al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
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