MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 21-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla
compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in
Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di
pace»;
Ravvisata l’opportunita’ di fissare i principi cui deve essere
informata l’attivita’ di tutte le amministrazioni pubbliche e degli
organismi privati interessati, circa l’indicazione del luogo di
nascita su certificati e documenti rilasciati con particolare
riferimento alle persone nate nei Comuni italiani ceduti alla
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di
pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di Osimo
firmato il 10 novembre 1975;

E m a n a
la seguente direttiva:

1. L’art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme
sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati
in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di
pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del
parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel
rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a
cittadini italiani nati in comuni gia’ sotto la sovranita’ italiana
ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del
Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve
essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, hanno l’obbligo
di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.».
2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il
luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere
storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l’evento «nascita» si
e’ verificato. Tale principio desumibile dall’ordinamento anagrafico
– e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell’interno, tra
le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4
del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 – non ha trovato,
tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei
sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non
sono in grado di riconoscere come gia’ italiani i Comuni insistenti
su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli
atti internazionali citati.
3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15
febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base
delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti
ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in
vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonche’ dei Comuni compresi
nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3
aprile 1977 (allegato B), con la specificazione delle province di
riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.
4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a
persona nata, anteriormente all’entrata in vigore dei Trattati
citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovra’
contenere l’indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente
in territori sottoposti alla sovranita’ italiana, senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
5. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, costituisce
valido strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del
codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo
38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla
legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate. Il servizio permette di verificare l’esistenza e la
corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un
soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in
Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la
validita’ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605
del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n.
13813 del 23 dicembre 1976, nonche’ del decreto legge gia’ citato,
deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e
privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie
applicazioni informatiche.
6. Costituendo quanto contenuto nella presente direttiva
adempimento inderogabile di prescrizioni di legge, tutte le
amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e
qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto
da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della
documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54 e le
violazioni sono valutate nell’ambito della responsabilita’
disciplinare.
7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1 della legge n.
54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale
il Ministero dell’interno assicurera’ la necessaria collaborazione.
Roma, 5 luglio 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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