Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 17 del 22-1-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile»; Visto, in particolare, l’articolo 21 dell’anzidetto testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» ed in particolare, l’articolo 10, secondo comma, che disciplina le modalita’ di ripartizione nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio; Considerata l’opportunita’ di modificare le modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da uno ad altro ufficio di cui al citato articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972; Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2009; Sulla proposta dell’Avvocato generale; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 1. Il secondo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Nel caso di trasferimento da uno ad altro ufficio, nonche’ in caso di applicazione temporanea, a titolo di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta giorni, l’interessato partecipa al riparto del quadrimestre degli uffici interessati per quota proporzionale al tempo di permanenza presso ciascun ufficio.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
– Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
«Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato» e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
– La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. – L’avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara’
corrisposta dall’Erario all’Avvocatura dello Stato, con le
modalita’ stabilite dal regolamento, la meta’ delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara’
corrisposta dall’Erario la meta’ della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale,
predisposta in conformita’ delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E’ applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all’altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta l’art. 10, secondo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972,
recante «Regolamento per la riscossione, da parte
dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l’interessato partecipa, per l’intero quadrimestre, al
riparto di quest’ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-22&task=dettaglio&numgu=17&redaz=10A00587&tmstp=1264406085189