Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1044 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso n. 346 del 2006 proposto dall’odierno appellata avverso il provvedimento prot. 9738 del 28 novembre 2005, con cui la F. s.p.a., Polo Territoriale di Milano, ha escluso l’appellato dalla gara per l’assegnazione in vendita degli alloggi di proprietà di F.R.E. s.p.a., siti in Milano via Guerzoni n. 17, stabilita dal bando di cui al foglio disposizioni n. 13 di F. s.p.a. in data 13 luglio 2005.

Come ricostruito dal primo giudice, nel bando si stabiliva che la vendita fosse destinata esclusivamente a dipendenti delle società del Gruppo F.D.S., aventi residenza lavorativa nel Comune di Milano e che non risultassero proprietari di immobili a destinazione abitativa nella provincia di Milano.

Si prevedeva infine che la società F.R.E. "si riserva la facoltà insindacabile di approvare la graduatoria delle vendite che potrà avvenire dopo che la proprietà avrà espresso il definitivo parere ed a seguito di benestare del Comune di Milano". Sempre nel bando si stabiliva l’attribuzione di punteggi agli aspiranti in funzione della anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e del bisogno di alloggi.

Con il provvedimento impugnato F. s.p.a. comunicava l’esclusione del ricorrente dalla gara per la mancanza della "condizione essenziale di non essere proprietari di alloggi a destinazione abitativa nel Comune e nella Provincia di Milano": condizione, questa, ritenuta da F. s.p.a. non ricorrente in relazione all’odierno appellato perché comproprietario pro indiviso nella quota di 1/18 di un appartamento di 90 mq di superficie, pervenutogli in via ereditaria a seguito del decesso della sorella.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dalla società FRE s.p.a., ha sostenuto che la clausola del bando in base alla quale, per partecipare alla procedura per l’acquisto degli immobili de quibus, è necessario "non possedere alloggi di proprietà nel Comune e nella Provincia di Milano compreso il coniuge non separato legalmente", va interpretata nel senso che non possono partecipare alla procedura coloro i quali vantino un titolo dominicale su un’unità immobiliare almeno astrattamente idonea al soddisfacimento di esigenze abitative di un nucleo familiare.

Il TAR ha quindi concluso osservando che l’essere proprietario non soltanto di un alloggio oggettivamente inidoneo a soddisfare le concrete esigenze abitative dell’interessato e della sua famiglia, ma nella specie di una semplice quota pro indiviso pari 1/18 di un appartamento di 90 m.q., non può essere di ostacolo alla partecipazione alla gara, essendo il suddetto diritto di proprietà immobiliare oggettivamente del tutto inidoneo al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente.

2. Propone gravame la s.p.a. F.R.E., ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

L’appellato si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

3. Con atto del 14 gennaio 2011, la s.p.a. F.D.S., subentrata nella posizione processuale della società appellante, ha rinunciato al gravame.

Il Collegio prende atto della rinuncia e condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura ridotta liquidata in dispositivo, in ragione della dichiarata rinuncia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10334 del 2006, prende atto della rinuncia.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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