T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1573 Autostrade

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 25 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A., presso le quali, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui all’art. 15, co. 1, d.l. 78/2010, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall’art. 15, co. 2, del d.l. 78/2010.

Il Comune ricorrente ha esposto che, per quanto interessa l’area metropolitana di Roma, sono stati individuati due tratti di autostrada da sottoporre a pedaggio nonché diverse stazioni per l’esazione dei pedaggi aggiuntivi, tra cui quella di Fiano Romano.

Pertanto, nell’evidenziare che nel proprio territorio rientra l’omonimo casello dell’Autostrada A1, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 15 d.l. 78/2010. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento. Violazione dell’art. 23 Cost.

La norma non potrebbe derogare al principio secondo cui il corrispettivo di un servizio può essere chiesto solo a chi ne usufruisce, mentre il decreto impugnato individuerebbe una serie di caselli o stazioni di esazione del nuovo pedaggio non necessariamente interconnessi con le autostrade e raccordi autostradali che si intendono sottoporre a pedaggio.

In particolare, i cittadini di Fiano Romano che transitano per il casello dovrebbero pagare un pedaggio aggiuntivo previsto per il GRA anche se non percorrono questa tratta.

Nel decreto impugnato mancherebbe l’indispensabile elemento della corrispettività tra pagamento e servizio e sarebbe introdotta una disparità di trattamento tra cittadini.

Eccezione di incostituzionalità dell’art. 15, co. 2, d.l. 78/2010, per violazione dell’art. 3 Cost. e, ai sensi dell’art. 117 Cost., del vincolo comunitario derivante dall’art. 2 della direttiva n. 93/89/CEE.

Il pedaggio aggiuntivo potrebbe essere pagato anche da utenti che non usufruiscono del Grande Raccordo Anulare.

Il pedaggio autostradale, invece, non potrebbe essere altro che il corrispettivo del servizio basato, come stabilisce la norma comunitaria, sulla percorrenza di un tragitto autostradale e sulla proporzionalità tra costo e distanza percorsa.

L’imposizione legislativa si risolverebbe nella violazione dell’art. 2 della direttiva CEE 93/89, che assume rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 117 Cost., e dell’art. 3 Cost. in quanto la norma sarebbe irragionevole e discriminatoria.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito la carenza delle condizioni soggettive dell’azione e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 26 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di carenza delle condizioni soggettive dell’azione è infondata.

Il Comune è l’ente esponenziale della comunità stanziata sul relativo territorio, per cui è senz’altro legittimata ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti che incidono sul territorio e, quindi, sulla comunità su di esso stanziata, in modo ritenuto illegittimamente pregiudizievole.

In particolare, ai sensi dell’art. 13, co. 1, d.lgs. 267/2000, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato concerne anche la stazione di esazione del pedaggio per il GRA sul territorio del Comune di Fiano Romano, con la conseguenza che la prevista maggiorazione tariffaria può avere effetti pregiudizievoli sui cittadini residenti in tale ambito.

Peraltro, la legittimazione ad agire dell’amministrazione locale ed il suo interesse al ricorso sono da circoscrivere all’ambito territoriale di riferimento, sicché la legittimazione stessa afferisce alla sola parte del decreto relativa ai singoli segmenti stradali interessanti l’ambito spaziale del comune ricorrente, così come il "bene della vita" richiesto è limitato all’annullamento in tale parte del decreto impugnato.

In altre parole, le condizioni soggettive dell’azione sussistono con esclusivo riferimento alla parte del provvedimento impugnato che interferisce in concreto con l’interesse della comunità stanziata sul territorio comunale ad evitare la maggiorazione tariffaria.

Il Comune di Fiano Romano, infatti, ha fatto specifico riferimento al casello autostradale situato sul proprio territorio.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare è fondata ed assorbente la censura con cui il ricorrente ha prospettato come i cittadini di Fiano Romano che transitano per il casello debbano pagare un pedaggio aggiuntivo previsto per il GRA anche se non percorrono questa tratta, sicché nel decreto impugnato mancherebbe l’indispensabile elemento della corrispettività tra pagamento e servizio.

L’art. 15 d.l. 78/2010, rubricato "pedaggiamento rete autostradale A. e canoni di concessione" ha indicato al primo comma che, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di A. S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio, mentre, al secondo comma, ha previsto che, in fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al primo comma, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, A. S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A.; le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al primo comma.

La tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del "beneficio", in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, che si contrappone al criterio della "capacità contributiva" alla base del sistema delle imposte.

Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio "divisibile", sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta A..

Viceversa, il ricorrente ha fatto presente che la stazione di esazione del nuovo pedaggio di Fiano Romano non sarebbe necessariamente interconnessa con il tratto di strada che si intende sottoporre a pedaggio.

In sostanza, non sussisterebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessata dal provvedimento.

Di qui – venendo meno il carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all’infrastruttura da sottoporre a pedaggio – la fondatezza della censura.

Ne consegue, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato DPCM del 25 giugno 2010, nei limiti della legittimazione e dell’interesse del ricorrente.

3. Le spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), sono poste a favore del ricorrente ed a carico, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A..
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato DPCM del 25 giugno 2010.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’A. spa, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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