REGIONE MOLISE REGIONE MOLISE Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 22 Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Moli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Regione Molise, nell’ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalita’ di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu’ produttivi.

Art. 2 1. Nell’ambito delle competenze regionali stabilite dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali; b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; c) zone di «protezione e conservazione integrale» dei Piani Territoriali Paesistici. 2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a di protezione speciale (ZPS).). 3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitari (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale.

Art. 3 1. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle «linee guida» regionali. 2. E’ consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull’intero territorio regionale, di 500 Mw. 3. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di smaltimento del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore della Regione Molise, nella misura del 20 per cento del valore delle opere civili da realizzare. 4. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione. 5. Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o di superficie interessata. 6. Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti «minieolico» con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un’altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali.

Art. 4
1. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a garanzia
dell’esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di
riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea
fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o
comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di
accantonamento, a favore del soggetto individuato dalle «linee
guida».

Art. 5
1. E’ abrogata la legge regionale n. 21 maggio 2008, n. 15. Sono
conseguentemente inefficaci le «linee guida» adottate dal Consiglio
regionale con la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta le «linee guida» per lo svolgimento del
procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo all’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise e
per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in
attuazione della presente legge e delle vigenti disposizioni statali.
3. Sino alla pubblicazione delle «linee guida» di cui al comma 2,
sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso, fermo
restando il rispetto della durata massima di 180 giorni.
4. Con le «linee guida» di cui al comma 2, o con loro successivi
adeguamenti, sono recepite ed applicate le indicazioni delle linee
guida nazionali approvate ai sensi dell’art. 12, comma 10, del
decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con le medesime «linee guida», o con loro successivi
adeguamenti, la Giunta Regionale provvede, altresi’, a determinare la
definitiva individuazione di aree e siti non idonei all’installazione
di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri di cui
alle linee guida nazionali e nel rispetto del riparto fra le Regioni
e le Province autonome della quota minima di incremento dell’energia
prodotta con fonti rinnovabili, come definito in applicazione
dell’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addi’ 7 agosto 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0621&tmstp=1267688938810

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