REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 23 Misure straordinarie per le Comunita’ montane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Misure straordinarie per le Comunita’ montane 1. Nelle more della definizione del processo di riduzione e riordino delle Comunita’ montane di cui alla legge regionale n. 27 giugno 2008, n. 10, ed al fine di fronteggiare temporanee situazioni di difficolta’ finanziarie interessanti gli enti comunitari, le risorse finanziarie di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche’ quelle di cui alla legge regionale n. 3 dicembre 2004, n. 32, possono essere destinate dalle Comunita’ montane anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi, per tempo non eccedente l’anno finanziario 2009, fatti salvi gli impegni finanziari assunti alla data di approvazione della presente legge. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addi’ 12 agosto 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009E0622&tmstp=1267688938810

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