Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 2-3-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692, come modificata dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2008, n. 3696 e dall’articolo 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008, n. 3707; VISTO l’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3742; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e’ dichiarato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei; VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, come modificata dall’articolo 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009; TENUTO CONTO che in data 13 novembre 2009 la Commissione generale di indirizzo e coordinamento istituita con decreto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato il Piano degli Interventi di cui all’articolo 1, comma 4, della citata ordinanza n. 3692/2008; RAVVISATA la necessita’ di garantire continuita’ alle attivita’ per il superamento della grave situazione di criticita’ che interessa l’area archeologica di Pompei, per la salvaguardia della collettivita’, per la tutela della salute pubblica, per garantire il patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna e per assicurarne la migliore fruibilita’, nonche’ per rilanciare l’immagine del sito archeologico nel contesto nazionale ed internazionale attraverso mirati interventi di facilitazione per l’accesso ai luoghi e di campagne di comunicazione ed informazione; VISTA la nota del 29 gennaio 2010 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico; VISTA la nota del 16 febbraio 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali; ACQUISITA l’intesa della regione Campania con nota del 12 febbraio 2010; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Art. 1 1. Al fine di garantire continuita’ all’attivita’ volta al superamento del contesto emergenziale in atto nell’area archeologica di Pompei ed in particolare per provvedere all’adozione di misure urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area in rassegna, nonche’ per assicurare la tutela della collettivita’ e della salute pubblica, e’ trasferita sulla contabilita’ speciale n. 5197, intestata al Commissario delegato, la somma di euro 21.000.000,00 a valere sulle risorse FAS – Fondo per le aree sottoutilizzate – 2007/2013 assegnate alla Regione Campania, nonche’ la somma di 18.000.000,00 euro a carico della contabilita’ della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.
Art. 2 1. All’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi: "8-bis. Nell’ambito delle iniziative connesse all’adozione del Piano del Commercio di cui al comma 8 ed allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento delle attivita’ commerciali e dei servizi, anche all’interno dei siti archeologici di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato a riprogrammare e rifunzionalizzare le attivita’ commerciali, anche prevedendo la cessazione di efficacia degli atti convenzionali e delle obbligazioni assunti dalla precedente gestione commissariale ovvero dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato all’eventuale riallocazione delle attivita’ commerciali e funzionalizzazione degli spazi da destinarsi all’erogazione dei servizi in aree di sedime ed in strutture maggiormente idonee alle finalita’ di cui al presente comma, nonche’ la rinegoziazione dei rapporti negoziali precedentemente stabiliti, fatto salvo il diritto di recesso dell’altro contraente." "8-ter. Il Commissario delegato, al fine di assicurare la piena corrispondenza delle iniziative connesse allo stato emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2009 rispetto alle finalita’ di cui alla presente ordinanza, e’ autorizzato ad operare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629/2007."
Art. 3
1. All’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, le parole "fino
al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l’intera
durata dello stato di emergenza".
2. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, n. 3692, le parole "2%" sono
sostituite dalle seguenti "2% per ogni anno".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, n. 3692 e’ aggiunto
il seguente comma: "6. Il Commissario delegato e’ autorizzato, per
gli acquisti di beni e servizi, anche relativi alla progettazione,
allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi automatizzati
nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’, a stipulare
contratti con gli stessi soggetti aggiudicatari di gare nell’ambito
delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge n. 488/99
e dei contratti quadro di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai prezzi ed alle
condizioni previste dai medesimi contratti e convenzioni."
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2010
Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-02&task=dettaglio&numgu=50&redaz=10A02540&tmstp=1268639285307