DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che
alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa emanazione della deliberazione di cui all’art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano
e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara
Monte (Calabria), nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta
dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella
regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino
al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2007, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza,
fino al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza
in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia);
Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
aprile 2008, con il quale e’ stato prorogato lo stato d’emergenza in
relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza
delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio
(Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di
emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e
Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria,
Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
datate rispettivamente 21 dicembre 2009 e 22 febbraio 2010;
Considerato che permane per le grandi dighe poste nel territorio
delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria,
Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio la impellente necessita’ di
provvedere alla relativa messa in sicurezza;
Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe
poste nel territorio delle predette regioni, il compimento di tutti
gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso
di realizzazione previsti per il definitivo superamento della
situazione di criticita’ in rassegna;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1° marzo 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato fino al 28 febbraio 2011, lo stato di
emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Zerbino – comune
di Molare (Alessandria), La Spina – comune di Pralormo (Torino);
Molinaccio – comune di Cessapalombo (Macerata); Pasquasia – comune di
Enna e Cuba – comune di Centuripe (Enna) e Gigliara Monte – comune di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro); di Figoi e Galano (Genova), Muro
Lucano – comune di Muro Lucano (Potenza), Muraglione – comune di
Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano – comune di
Sorciville (Siena), Fosso Bellaria – comune di Civitella Paganica
(Grosseto); Sterpeto – comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio
Grande – comune di Amelia (Terni).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A02934&tmstp=1269507089048

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