T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 202 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è manifestamente infondato dato che l’articolo 10 del bando disciplinante la procedura esplicitamente e in modo non equivoco prescriveva che i candidati che volessero accedere all’erogazione della borsa di studio allegassero alla domanda di partecipazione la dichiarazione circa il non superamento del limite di reddito; è quindi evidente che la mancata allegazione di tale autodichiarazione da parte della ricorrente (che neppure ha barrato nella domanda di partecipazione la relativa casella che espressamente precisava che la compilazione era necessaria "solo per i candidati che concorrono per l’assegnazione della borsa di studio") è stata legittimamente intesa come manifestazione di volontà negativa circa la volontà di beneficiare della borsa di studio;

Ritenuto che non appaiono pertinenti alla fattispecie: a) le argomentazioni della ricorrente in punto di interpretazione di clausole di esclusione o di favor partecipationis, dato che ella non è stata esclusa dalla procedura ma solo dalla fruizione della borsa di studio; b) le argomentazioni in punto di non aggravamento e economicità del procedimento, dato che la citata previsione dell’articolo 10 – prescrivendo ai candidati che aspirassero alla borsa di studio di autodichiarare sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura il possesso del relativo requisito reddituale – mirava proprio a assicurarne la maggiore speditezza, evitando – dopo la formulazione della graduatoria di merito – una ulteriore fase procedimentale preordinata alla individuazione degli aventi titolo alla fruizione della borsa di studio;

Ritenuto in ordine alle spese che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione nei rapporti con l’amministrazione resistente, essendosi la stessa limitata a un deposito di documentazione;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controinteressata, che liquida in euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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