Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Tivoli in data 29 giugno 2005 e depositato il successivo 8 luglio 2005, il ricorrente espone di avere realizzato in aderenza alla propria abitazione un manufatto in ampliamento di essa e per il quale ha chiesto il condono in data 10 dicembre 2004, vedendosi pur tuttavia notificare l’ordinanza in questione.
Avverso tale provvedimento lamenta:
– violazione della legge 8 giugno 1990, n. 142; il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato manca l’indicazione del responsabile del procedimento;
– eccesso di potere per violazione di legge. Il Comune ha adottato il provvedimento in esame, omettendo qualsiasi esame della istanza di condono presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha opposto che, lungi dall’avere un effetto invalidante, la omessa nomina del responsabile del procedimento comporta l’effetto legale tipico dell’assunzione di detta funzione da parte del responsabile dell’unità organizzativa che ha sottoscritto il provvedimento; ed ha anche opposto che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso le opere sanzionate con l’ordinanza impugnata erano ancora in corso quando invece gli illeciti suscettibili di condono sono solo quelli ultimati entro la data del 31 marzo 2003.
Ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2005 l’istanza cautelare è stata accolta in considerazione dell’avvenuta presentazione della domanda di condono.
Con istanza di fissazione con urgenza dell’udienza di merito, depositata in data 5 agosto 2010, il Comune di Tivoli ha rappresentato che la domanda di condono presentata da parte ricorrente è stata respinta ed ha, pertanto, richiesto una declaratoria di improcedibilità.
Con memoria ulteriore depositata il 9 dicembre 2010 l’Ente ha anche rappresentato che il ricorrente avverso il diniego di condono aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per il quale, tuttavia, il Comune stesso ha richiesto la trasposizione in sede giurisdizionale, insistendo nelle già prese conclusioni.
Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 gennaio 2010.
Motivi della decisione
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Con esso il ricorrente aggredisce il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale di Tivoli gli ha ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione di un manufatto consistente nell’ampliamento della propria abitazione delle dimensioni di m. 5,20 x m. 3,80 con altezza variabile da m. 2,30 a m. 3,50 mediante lo sbancamento di una costa rocciosa.
Il ricorrente, oltre ad avere opposto le censure meglio in narrativa indicate, ha rappresentato di avere inoltrato apposita domanda di condono, acquisita al protocollo comunale n. 62116 in data 16 dicembre 2004 e presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
In ordine a tale istanza il Comune, tuttavia, con memoria conclusiva, ha prodotto la determinazione del 2 aprile 2010 con la quale ha negato il condono al ricorrente, determinazione che questi ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato e per il quale l’Ente ha già chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale con atto notificato il 7 ottobre 2010.
Dalla consecutio degli atti amministrativi e giurisdizionali appare evidente che il ricorrente non ha più alcun interesse a dolersi di un’ordinanza di demolizione che risulta superata dai provvedimenti successivi. Deve infatti essere chiarito che in conseguenza della presentazione della domanda di condono, come è accaduto nel caso in esame in data 16 dicembre 2004, antecedente alla ordinanza di demolizione del 12 aprile 2005, si danno due esiti: o l’Amministrazione comunale si pronuncia favorevolmente accogliendo l’istanza dell’interessato, il che legittimerebbe l’opera in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria (cfr. TAR Lazio, sezione II, 15 settembre 2008, n. 8306) o si pronuncia negativamente rigettandola. In quest’ultima evenienza, ferma restando l’impugnativa del diniego, come è avvenuto, il ricorso avverso la pristina ordinanza di demolizione non ha più ragion d’essere, perché essa è destinata ad essere sostituita da un nuovo provvedimento sanzionatorio, da emanarsi a cura dell’Amministrazione comunale a seguito dell’adottato diniego di condono.
Al Collegio, pertanto, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La risalenza della lite giustifica la compensazione della spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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