Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 01-03-2011, n. 7920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. L. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 28-9-2010 del GIP presso il Tribunale di Milano in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia segnatamente in pregiudizio della moglie B.B. con l’aggravante dello stato di abituale ubriachezza ex art. 94 c.p. il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 7-10-2010, confermava la misura intramuraria, ribadendo la sussistenza di un vasto quadro di gravità indiziaria alla stregua delle attendibili dichiarazioni accusatorie della persona offesa, riscontrate dalle certificazioni mediche in atti, dalle dichiarazioni di testi e dalle stesse indagini di pg., nonchè la concreta sussistenza del pericolo di recidivanza, avuto riguardo, oltre che alla gravità dei fatti, alla negativa personalità dell’indagato gravato da allarmanti precedenti penali, di guisa che unica misura idonea alla tutela del pericolo anzidetto e commisurata al fatti era quella intramuraria in carcere e non quella degli arresti domiciliari invocati dalla difesa.

Avverso tale ordinanza il P., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in difetto di attendibilità delle accuse della persona offesa, valutate sommariamente e senza adeguata conferma negli elementi acquisiti in atti;

2) Violazione dell’art. 506, lett. c) ed e) in relazione all’art. 274 c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura, posto che i denunciati precedenti penali di cui il ricorrente risulta gravato erano risalenti nel tempo e, in ogni caso, l’uomo si era dedicato a lecita attività lavorativa, tanto che sarebbe stata adeguata ed idonea alla tutela della riferita esigeva cautelare la misura degli arresti domiciliari.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, talora non immuni da caratteri di genericità e non scevri da spunti di assoluta gratuità anche temeraria, a fronte di ordinanza puntuale ed ineccepibilmente corretta e completa, quanto ai termini logico-giuridici in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. Consegue la condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro Mille/00 alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), l’impugnata ordinanza ha motivatamente rappresentato, in termini di assoluta completezza argomentativa ed incensurabilità logico-giuridica, l’ampio quadro della gravità indiziaria, non mancando di sottolineare le ragioni dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della B., in un contesto anche oggettivo di rilevante spessore (cfr. dichiarazione testi D.L., C. e M., rilievi fotografici ed indagini di p.g. ) supportanti un drammatico scenario di violenze fisiche e morali, peraltro drammaticamente operante anche in pregiudizio di incolpevoli minori da parte di un soggetto spesso in preda agli effetti dell’alcool ed incapace di contenimenti psico- fisici delle proprie ingiustificate, ripetitive ed allarmanti reazioni contro la moglie e la famiglia in genere (in tali termini vanno segnalate le rotazioni desumibili dell’impugnata ordinanza ai foll. 4-5).

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2), posto che l’impugnata ordinanza (cfr. foll. 6-7) non ha mancato di rappresentare, in termini di assoluta ed ineccepibile correttezza logico-giuridica, il concreto pericolo di recidivanza, in rapporto alla stessa oggettiva gravità dei fatti e negativa personalità dell’indagato, sottoponendo a motivato vaglio critico le controdeduzioni difensive, anche in ordine all’adeguatezza della misura, in costanza delle motivata ragioni di segno contrario all’invocato accoglimento della misura degli arresti domiciliari.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

TDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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