DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2010 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008,recante l’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
dicembre 2002 recante la «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l’istituzione di un
attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
Visto l’art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, con il quale le attestazioni
di cui al comma 2, lettera d), e comma 5 del medesimo art. 5, non
vengono rilasciate per la partecipazione ad eventi per i quali e’
stata prevista apposita attestazione di benemerenze;
Considerato che detto articolo deve intendersi riferito agli eventi
gia’ riconosciuti ai sensi dell’art. 2;
Ritenuto di dover specificare che le benemerenze richiamate
all’art. 5, comma 6, riguardano gli eventi riconosciuti ai sensi
dell’art. 2;
Visto l’art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 che vieta l’acquisto delle
insegne dell’attestazione di pubblica benemerenza in modo disgiunto;
Considerato che al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pervenute numerose
richieste da parte degli aventi diritto per acquistare le insegne in
modo disgiunto;
Ritenuto di dover aderire alle richieste dei beneficiari, anche per
consentire la piu’ vasta diffusione delle insegne ed al fine di poter
far conseguire ai beneficiari un risparmio nel prezzo di acquisto;
Visto l’art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
modificato dall’art. 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, con il quale vengono introdotte disposizioni sull’uso del logo,
degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro
segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, ivi
comprese le insegne di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2008

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 marzo 2009, n. 74, recante l’istituzione di un attestato di
pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole «attestazione di
benemerenza» sono inserite le parole «di cui all’art. 2,»;
b) all’art. 8, comma 2, tra le parole «acquistarsi» e «da
produttori», le parole «disgiuntamente ovvero» sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono emanate le disposizioni attuative di cui al
presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, in seguito, reso disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo
«http://www.protezionecivile.it».
Roma, 15 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=10A04053&tmstp=1270627185370

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