Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza emessa il 18.1.2010 il Tribunale di Fermo ha applicato ad G.A.A. – in base all’accordo raggiunto tra imputato e p.m. – la pena, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, di quattro mesi di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 30.000,00 (trentamila) di multa, per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale commessi il (OMISSIS). Condotta criminosa attuata prima con gravi minacce rivolte al maresciallo dei Carabinieri D.S.A., al fine di indurlo a desistere dalla redazione di un verbale integrativo di una precedente denuncia di esso G., e subito dopo usando violenza nei confronti del sottufficiale e di un carabiniere presente, colpiti con pugni e manate al corpo e al viso, che producevano ad entrambi lesioni personali guaribili in dieci giorni. Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato improcedibile il concorrente reato di lesioni personali volontarie contestato al G.A. "per rinuncia alla querela", intendendo con ciò rilevare la mancata proposizione di querela per detto reato da parte dei due militari persone offese (avendo la difesa dell’imputato prodotto una dichiarazione con cui i due militari persone offese affermano di non voler sporgere querela nè di volersi costituire come parti civili nei confronti del prevenuto).
2. La sentenza è stata impugnata per cassazione dall’imputato G.A. e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona.
L’imputato deduce, da un lato, violazione di legge in riferimento alla irrituale formazione dell’accordo sanzionatorio, poichè il difensore fiduciario nominato all’udienza del 13.1.2010 non aveva il potere di richiedere il patteggiamento della pena, "atto dispositivo personalissimo dell’imputato", ed alla successiva udienza di differimento del 18.1.2010, in cui è stata formalizzata la richiesta di applicazione della pena consentita dal p.m., il predetto difensore non era munito di procura speciale per esternare la volontà dell’imputato. Da un altro lato e in subordine, lamentata la mancanza di un suo esplicito consenso alla definizione del processo nelle forme di cui all’art. 444 c.p.p., l’imputato adduce l’erronea sua convinzione che la misura del ragguaglio per l’invocata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ( L. n. 689 del 1981, art. 53) fosse pari ad Euro 38,20 al giorno e non, come (correttamente) ritenuto dal Tribunale, equivalente ad Euro 250,00 al giorno, alla luce dell’art. 135 c.p. novellato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.
Il Procuratore Generale distrettuale deduce violazione di legge in riferimento alla declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., comma 1 del reato di lesioni volontarie plurime a pubblico ufficiale contestato al G., reato che deve – ex adverso – considerarsi procedibile di ufficio, perchè qualificato dalla circostanza aggravante della connessione teleologica con i contegni di minaccia e resistenza a p.u. realizzati dall’imputato. Come si evince dalla formale accusa contestata ( art. 582 c.p. e art. 61 c.p., n. 2) e dalla stessa narrativa del capo di imputazione, le lesioni provocate dal G.A. al maresciallo e al carabiniere sono state scandite dal fine di commettere i ridetti reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p. (art. 585 in rel. art. 576 c.p., comma 1, n. 1).
3. Le censure formulate dall’imputato sono manifestamente infondate.
Pacifica prospettandosi l’irrilevanza scusante ( art. 5 c.p.) dell’addotta ignoranza dei modificati parametri normativi del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive fissati dall’art. 135 c.p., i rilievi in punto di consenso dell’imputato al patteggiamento della pena non hanno ragion d’essere. Dal verbale dell’udienza svoltasi il 18.1.2010 innanzi al Tribunale di Fermo si evince, infatti, che l’imputato ha partecipato all’udienza, pienamente condividendo la richiesta di definizione della regiudicanda articolata dal suo difensore di fiducia. In siffatto contesto non può che richiamarsi il dictum della Sezioni Unite di questa S.C., enunciato per il giudizio abbreviato ma estensibile -per l’evidente omologia delle situazioni processuali – anche all’applicazione della pena su accordo delle parti, secondo cui l’instaurazione del giudizio alternativo introdotto dal difensore dell’imputato, pur se non munito di procura speciale, deve ritenersi legittima quando "l’imputato sia presente e nulla eccepisca" (Cass. S.U., 31.1.2008 n. 9977, Morini, rv. 238680: cfr. infra: "…la presenza dell’imputato all’udienza e il fatto che la richiesta concernente il rito speciale provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima parte processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all’atteggiamento silente dell’assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la domanda di quest’ultimo direttamente all’imputato").
4. L’impugnazione del Procuratore Generale di Ancona è fondata.
Affatto erronea è la deduzione del giudice di merito in ordine alla ritenuta procedibilità a querela di parte del reato di lesioni volontarie ascritto all’imputato. Nella patente finalizzazione delle condotte lesive del giudicabile alla realizzazione dei reati di resistenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali, il reato di lesioni volontarie ad essi avvinto da connessione teologica ex art. 61 c.p., n. 2 diviene procedibile di ufficio, come affermato dalla risalente e stabile giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. Sez. 2, 31.5.2005 n. 26435, Infurna, rv. 232004; Cass. Sez. 6, 15.4.2008 n. 27703, Dallara, rv. 240880: "Il delitto di resistenza a p.u. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell’interessato. In quest’ultima ipotesi il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all’art. 61 c.p., n. 2").
5. Per l’effetto, ritenuto assorbito il pur inammissibile ricorso dell’imputato nella decisione sull’accolto ricorso del P.G. distrettuale (accoglimento grazia al quale il G. consegue, sebbene per ragioni indirette ed estranee alla sua iniziativa impugnatoria, il prefigurato esito caducatorio della sentenza emessa nei suoi confronti, così elidendosi le connotazioni di soccombenza sottese al suo ricorso), deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, restituendosi gli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso di giustizia. L’erronea estrapolazione del contestato reato di lesioni volontarie aggravate dall’accusa elevata nei confronti dell’imputato, infatti, priva di validità la piattaforma negoziale sulla quale è maturato l’accordo sanzionatorio intercorso tra le parti e rende nulla la sentenza che ha ratificato quell’erroneo accordo. Di tal che il Tribunale e le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della regiudicanda senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente esaurita, si da poter procedere ad una rinegoziazione dell’accordo per l’applicazione di una pena conforme a criteri di legalità ovvero alla rinuncia all’accordo medesimo, dando ingresso al giudizio ordinario o al giudizio abbreviato (cfr., ex plurimis:
Cass. Sez. 5, 22.9.2006 n. 1411, P.G. in proc. Braidich, rv. 236033;
Cass. Sez. 6, 7.1.2008 n. 7952, Pepini, rv. 239082).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ritenuto in esso assorbito quello dell’imputato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
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