MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 220 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera q), «S. Maria di Castellabate», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista l’istruttoria preliminare per l’istituzione e la regolamentazione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell’11 luglio 2003; Visto che il collegio della sezione centrale di controllo di legittimita’ su atti della Corte dei conti, convocata per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell’apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate », espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007; Visto il parere sull’istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con nota protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta confermato dalla medesima Provincia in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla regione Campania con nota n. 2785/SP del 15 ottobre 2007; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 febbraio 2008; Vista la nota dell’8 aprile 2008 protocollo UL/2008/3623 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma, 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 249

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Note alle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare.» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale.» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«Art. 36(Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
il seguente:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172.» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). – 1. Il controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per
lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) -.
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita’ rilevate in sede di controllo successivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 3, della
citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita’ che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e
delle finalita’ istitutive dell’area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.».
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 .
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0066&tmstp=1272184920417

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