Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1 comma 643, della
predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche’ la spesa per il
personale rientri nel limite dell’80% delle proprie entrate correnti
complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nell’anno precedente;
Visto l’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2008, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 536, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 643, della medesima
legge;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi’ come integrato
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni
previste in caso di mancata ottemperanza;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296
del 2006 e dell’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla
legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nel corso dell’anno 2008, risorse pari all’importo indicato per
ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in
relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009;
Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate
complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal
bilancio consuntivo dell’esercizio 2008;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute nell’anno 2008, nonche’ il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l’80 per cento delle entrate complessive
correnti, di cui si da’ un quadro sintetico nella tabella allegata al
presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni
singolo ente;
Ritenuto che anche considerando l’onere delle assunzioni a regime
la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli
enti nel limite fissato dall’art. 1, comma 643, della legge n.
296/2006;
Visto l’art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l’art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima
legge possono procedere per l’anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l’art. 3, comma 90;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante
«Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita’»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante
«Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione
dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le
procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purche’ nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato
accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la
mobilita’ di personale va computata in maniera neutra;
Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente
modalita’ di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per
il biennio 2008-2009;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed il particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art.
23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con
legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2008, di cui all’art. 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari
all’importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell’art. 41, comma 1, del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e
dell’art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito
con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione
deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009;
Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Decreta:
Art. 1
1. Gli Enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai
sensi del comma 643 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute
nell’anno 2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di
stabilizzazione, all’assunzione a tempo indeterminato di personale
per il numero delle unita’ e nel limite massimo della spesa a regime,
espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente
decreto di cui e’ parte integrante.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali
di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in
particolare dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e dell’art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244
del 2007.
3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa per l’anno 2009 nonche’ la spesa annua
lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte
dell’amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. L’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e’ posto a
carico del bilancio di ciascun Ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 novembre 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 246
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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