Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 07-03-2011, n. 8873 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il giudice di pace di Piedimonte Matese, pur riconoscendo il concorso di colpa del conducente del motociclo M.M., l’ha riconosciuta colpevole del reato di lesioni colpose riportate dal M. a seguito di incidente stradale occorsole alla guida della propria autovettura.

Veniva riconosciuto il profilo di colpa della V. in ragione della ravvisata violazione del disposto dell’art. 154 C.d.S., laddove ai conducenti che intendono impegnare un’altra strada si impone di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada: ciò che, secondo il giudicante, l’imputata non aveva fatto, onde nell’impegnare, provenendo da una via laterale, la strada che percorreva il conducente del motociclo poneva in essere una manovra di "allargamento" (pur necessitata dalle condizioni del sito) che, in ragione della condotta di guida del conducente del motociclo (velocità non consona), contribuiva alla verificava dell’impatto tra i mezzi determinativi delle lesioni contestate.

Con la censura si sostiene la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendosi che nessun addebito poteva imputarsi alla prevenuta, in ragione della conformazione dei luoghi, che aveva imposto la manovra contestata (allargamento), a fronte di un incidente che, invece, doveva addebitarsi totalmente alla velocità eccessiva del motociclista ed ad un’improvvida manovra "di sorpasso" dal medesimo tentata. Il giudicante non avrebbe apprezzato adeguatamente nè la prova dichiarativa, nè i rilievi della polizia giudiziaria. Si insta per l’annullamento.

Il motivo di impugnazione verte sulla ritenuta erroneità, sotto il profilo della illogicità, dell’affermato giudizio di responsabilità.

La doglianza è fondata.

Va preliminarmente evidenziato, nell’apprezzamento della logicità, che la sentenza impugnata nel descrivere gli accertamenti istruttori compiuti nel corso del dibattimento ha dato atto delle dichiarazioni rese, in qualità di teste, dalla persona trasportata sul veicolo condotto dall’imputata, secondo le quali la V. aveva effettuato la manovra di immissione sulla carreggiata principale molto prima del momento del sinistro (circa 1 Km prima) e che l’evento si era determinato allorquando il motociclo tamponava l’autovettura, che stava regolarmente svoltando a destra previa segnalazione.

La sentenza ha dato altresì atto che la conformazione della strada imponeva all’imputata, la quale doveva operare manovra di svolta a destra, ad allargarsi verso sinistra, verosimilmente sino ad invadere l’opposta mezzeria di marcia, al fine di completare la manovra intrapresa.

Inoltre, è incontestata – ed è menzionata in sentenza – la condotta gravemente colposa del motociclista che viaggiava ad una velocità eccessiva (allo stesso è stata contestata la violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S.) ed effettuava un sorpasso sulla destra, così concorrendo, secondo lo stesso giudicante, in misura prevalente nella determinazione del sinistro.

Ciò detto, risulta in questa prospettiva illogica e contraddittoria la sentenza che, senza tenere conto della testimonianza sopra indicata e della particolare conformazione dei luoghi, ha ritenuto di ascrivere l’evento anche alla condotta colposa dell’imputata, correlandola alla violazione della norma cautelare che impone al conducente che esegue una manovra (nel caso in esame, di svolta a destra) di assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e di segnalare con sufficiente anticipo tale intenzione.

In tal modo il giudicante sembra avere addebitato apoditticamente alla V. un evento pur imprevedibile e sostanzialmente inevitabile, in contrasto con le regole in tema di nesso causale ( art. 41 c.p., comma 2).

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio perchè il giudicante proceda ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, fornendo, libero ovviamente nelle conclusioni, una motivazione completa e logicamente esauriente.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Piedimonte Malese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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