Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente è Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. sezionale coordinato Monte Mario.
In data 30.10.2000 gli è stato inviato un atto di contestazione di addebiti relativamente a un suo comportamento non corretto.
In data 13.11.2000 l’interessato ha presentato le giustificazioni.
Con il provvedimento disciplinare del 31.1.2001, emesso dal Questore di Roma, gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto con la seguente motivazione "non informava tempestivamente l’ufficio di appartenenza della propria indisponibilità, né trasmetteva, nel più breve tempo possibile, il relativo certificato medico. Inoltre alla visita fiscale disposta nei suoi confronti risultava assente".
L’iter motivazionale dell’atto è così articolato:
"a). vista la mancanza segnalata dal Dirigente il Commissariato di P.S. sezionale coordinato Monte Mario in data 6.9.2000;
b). considerato che le giustificazioni rese dal dipendente non escludono le sue responsabilità disciplinari in merito alla mancanza contestatagli, in quanto è comunque emerso che lo stesso, disattendendo quanto previsto dall’art. 61 del DPR n. 782/1985, non comunicava tempestivamente la propria indisponibilità all’ufficio di appartenenza, né inviava, nel più breve tempo possibile, la relativa certificazione medica. Inoltre, risultava assente alla visita fiscale effettuata nei suo confronti".
Con il presente ricorso l’interessato – impugnando il predetto provvedimento disciplinare – deduce i seguenti motivi di diritto:
1). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla presunta tardività della comunicazione dell’impedimento a prestare servizio; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;
2). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata omessa indicazione della prognosi e della diagnosi, nonché del luogo ove il ricorrente intendeva fruire del riposo medico; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;
3). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata intempestiva presentazione della documentazione medica; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;
4). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo;
5). Eccesso di potere per irregolarità ed omissioni commesse nel corso dell’agire amministrativo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento disciplinare DPR n. 737/1981.
In data 18.4.2001 si è costituita controparte.
Con ord. n. 2711/2001 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.
Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza dei motivi di censura dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
I). In via preliminare, giova richiamare la normativa in materia.
L’art. 3 del D.P.R. n. 737 del 1981, espressamente, prevede che: "Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
1) la reiterazione in lievi mancanze;
2) la negligenza in servizio;
3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
4) il disordine nella divisa o l’uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell’alloggio collettivo di servizio;
6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.
Il richiamo é inflitto, per iscritto, dal capo ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende".
L’art. 61 del DPR n. 782/1985 disciplina le "malattie" e prevede che: "Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al Capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo".
II). A questo punto può passarsi all’esame del merito del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso l’interessato sostiene che – in data 1.9.2000, alle h 13 – ha comunicato telefonicamente al piantone dell’ufficio di appartenenza, così come previsto dall’art. 61 DPR n. 782/1985, che quel giorno non avrebbe prestato servizio a causa di una forte patologia dolorosa. L’inizio del turno di servizio era previsto per le h 19; quindi la comunicazione suddetta veniva effettuata sei ore prima (tempestivamente appena presentatosi l’impedimento).
Con il secondo motivo il ricorrente precisa che non era in grado di fornire una diagnosi e una prognosi nel momento dell’insorgere della malattia mancando lo stesso della competenza medica necessaria.
L’art. 61 del DPR n. 782/1985 non dispone alcun obbligo a carico del dipendente di specificare, al momento della comunicazione telefonica, la patologia accusata ma, solamente, di comunicare tempestivamente l’impossibilità a prestare servizio.
Anche con il terzo motivo di ricorso l’interessato richiama la norma (art. 61 del DPR n. 782/1985) che comporta l’obbligo di trasmissione dei certificati medici nel più breve tempo possibile. Sul punto, fa presente di essersi adoperato in tempo per trasmettere la richiesta documentazione.
In data 5.9.2000 il P. ha presentato le certificazioni del medico curante e, in data 7.9.2000, ha depositato l’integrale documentazione medica.
Con il quarto motivo di ricorso il P. ha fatto presente che, al momento della visita fiscale di controllo, si trovava presso lo studio del proprio medico curante per visita di controllo (cfr., certificazione del medico stesso).
Infine, con il quinto motivo di ricorso l’interessato ha lamentato travisamento dei fatti ed omissioni istruttorie.
Tutti i motivi dedotti meritano positivo apprezzamento.
In linea generale, si ricorda che il potere discrezionale delle P.A. è assai ampio nell’apprezzare le varie ipotesi disciplinari e al giudice amministrativo non è consentito di ripercorrere l’intera formazione del provvedimento sanzionatorio ivi compresa soprattutto la valutazione degli illeciti una volta ricostruiti nella loro realtà.
Ciò è vero anche nel caso di un appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Anche in tal caso la valutazione dei fatti contestati, ai fini dell’accertamento della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione stessa, sicché, fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzionalità, non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare (tra le tante, C.S., Sez. VI, 21.2.2007 n. 926 e 29.3.2007 n. 1455).
Ciò premesso, può dirsi però che, nel caso in esame, dagli atti di causa, emerge in modo incontestato che il ricorrente, con il suo comportamento complessivo, non è incorso in alcuna violazione della normativa in materia che assegna compiti e adempimenti precisi nelle ipotesi di malattia.
In particolare:
a). dall’interpretazione letterale e logica delle norme sopra richiamate non risulta alcun termine perentorio per la comunicazione dell’indisponibilità a prestare servizio causa malattia;
b). anche l’omessa indicazione, da parte del P., della diagnosi e prognosi della malattia non è un adempimento richiesto dalle norme; e, quindi, non è a lui imputabile a titolo di mancato adempimento, né di negligenza;
c). stesso discorso di cui al punto a) vale con riferimento alla presentazione della documentazione medica;
d). dalla documentazione in atti risulta confermato quanto sostenuto dal ricorrente a giustificazione della sua assenza alla visita fiscale disposta dalla PA; in proposito, il P. ha fatto presente che, in tale occasione, si trovava presso lo studio del proprio medico curante per visita di controllo dimostrando ciò mediante esibizione di certificazione del medico stesso;
e). in ultimo, alla luce di tutti gli atti depositati in giudizio, si ritiene non adeguata l’istruttoria svolta dall’amministrazione.
In conclusione, poiché nel caso di cui trattasi la sanzione del richiamo scritto deve ritenersi ingiustamente adottata sulla base di fatti che non possono essere contestati all’interessato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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