Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l’art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l’adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n. 3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale e’ stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, il predetto stato di emergenza; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Dispone: Art. 1 1. Il comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e’ sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato si avvale, d’intesa con i responsabili delle strutture dei Provveditorati interregionali competenti per territorio, nonche’ della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di personale dei provveditorati e della direzione medesima per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche’ per l’appalto, la direzione dei lavori, le procedure di collaudo. Il commissario delegato puo’, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all’esterno anche avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 6 della presente ordinanza».
Art. 2 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, dopo l’art. 1 e’ aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. – 1. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, a concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta’. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e’ rimessa al presidente della regione, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni».
Art. 3
1. L’art. 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il medesimo Commissario e’, altresi’, autorizzato ad
avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di 10
unita’.
2. Il medesimo Commissario e’, altresi’, autorizzato a stipulare
fino ad un massimo di 10 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o di consulenza, sulla scelta di carattere fiduciario,
determinandone il relativo compenso.
3. Al personale impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’
riconosciuta una indennita’ mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura
massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente
alla carriera dirigenziale una indennita’ pari al 30% della
retribuzione di posizione
4. In ragione dei compiti assegnati al commissario delegato allo
stesso e’ riconosciuta una indennita’ onnicomprensiva, ad eccezione
del solo trattamento di missione, di entita’ pari al cinquanta per
cento del trattamento economico corrisposto ai provveditori
interregionali alle opere pubbliche.
5. Il Commissario e’, altresi’, autorizzato a stipulare fino ad un
massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
di consulenza, con oneri a carico dell’art. 2, comma 173, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con
oneri a carico dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».
Art. 4
1. All’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 sono aggiunte le seguenti
disposizioni:
«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 24 dicembre 2008, n. 244, art. 3, comma 79.».
Art. 5 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2010, n. 3736 dopo l’art. 8 e’ aggiunto il seguente: «Art. 9. – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche’ della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe, secondo le direttive impartite dalla predetta Direzione. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Al fine di reperire le risorse economiche per l’attuazione degli interventi indispensabili per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ autorizzato a promuovere e concludere accordi di programma con le amministrazioni competenti, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza. 3. Il Commissario delegato e’, altresi’, autorizzato a promuovere e concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, finalizzati a supportare i medesimi nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139». La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05300&tmstp=1274341971273