Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 22-11-2012
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel
documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale –
n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare;
Considerato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2010, che prevede una quota massima d’ingresso per motivi di lavoro
non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge
alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia’ prevista, in via
di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per
l’anno 2010 pari a 104.080 unita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie generale – n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per l’anno 2012, che prevede tra l’altro, all’art. 2, come
anticipazione della programmazione dei flussi d’ingresso per l’anno
2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di istruzione e
formazione nel paese di origine ai sensi dell’art. 23 del citato
testo unico sull’immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Visto l’art. 21 del citato testo unico sull’immigrazione, circa la
previsione di quote riservate all’ingresso di lavoratori di origine
italiana;
Considerata inoltre l’esigenza di consentire la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che la disposizione transitoria prevista dall’art. 5
del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la
facolta’ per i datori di lavoro che occupano irregolarmente
lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare
la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l’immigrazione;
Rilevato che permane comunque l’esigenza di prevedere – quale
ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso
in Italia, per l’anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi
di lavoro non stagionale – specifiche quote destinate,
rispettivamente, all’ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori
di origine italiana, nonche’ di prevedere quote destinate alla
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per
lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che – avuto riguardo all’attuale congiuntura economica
in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di
occupazione – e’ opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta,
fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla
corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30
novembre 2010;
Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente
utilizzabile per l’anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre
2010, detratta la quota di 4.000 unita’ gia’ disposta, per l’ingresso
di lavoratori formati all’estero, dall’art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale per l’anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di
programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
entro una quota complessiva di 13.850 unita’.
Art. 2 Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa’ non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.
Art. 3 Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita’, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Art. 4 1. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. 2. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Art. 5 Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.
Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora
vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle
previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota
complessiva prevista dall’art. 1, possono essere diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base delle effettive necessita’ riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 16 ottobre 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.