Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed, in particolare, l’art. 9, che reca disposizioni in
materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio
2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell’anno precedente, nonche’ nel limite del 20 per cento
delle unita’ cessate nello stesso anno di riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che, come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica
continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento
della funzione pubblica, adottata d’intesa con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto l’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori;
Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, con
la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito
istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad
assumere per l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, ed in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio
di Gabinetto ha richiesto, tra l’altro, l’autorizzazione ad assumere
a tempo indeterminato un contingente di sessanta docenti di I e II
fascia;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 26
luglio 2012, n. 31347, con cui e’ stato chiesto al Ministero
dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il
concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio
2012, n. 14016/PF;
Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze del 6 agosto 2012, n. ACG/19/RIFPA/11712, con la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
espresso con nota del 6 agosto 2012, n. 69272;
Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare per
l’anno accademico 2012/2013 il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato un
contingente di sessanta docenti di I e II fascia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di
sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno accademico 2012-2013, ad assumere a tempo
indeterminato sessanta docenti di I e II fascia per incarichi di
insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di musica.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 30 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione
Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 172
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