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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 29-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli
17 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n.
1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in
materia di credito e risparmio»;
Vista la direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre
1989;
Visto l’articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse
nella riunione del 5 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ordinamento delle banche a carattere regionale
1. L’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle
finanze e del credito, ha competenza nell’adozione dei provvedimenti
previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi
restando i poteri della Banca d’Italia di cui all’articolo 6:
a) autorizzazione all’attivita’ bancaria, alla trasformazione,
fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere
regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche
a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita’,
onorabilita’ e indipendenza di cui all’articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L’adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 e’
subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini
di vigilanza, da parte della Banca d’Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere
regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purche’ non
abbiano piu’ del 5 per cento degli sportelli al di fuori della
Regione, la loro operativita’ sia localizzata nella Regione e, ove la
banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti
bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai
sensi delle presenti disposizioni. L’esercizio di una marginale
operativita’ al di fuori del territorio della Regione, su conforme
valutazione della Banca d’Italia, non fa venire meno il carattere
regionale della banca.
Art. 2 Albo regionale delle banche 1. Presso l’assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e’ istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra’ contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni: a) la denominazione; b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all’attivita’ bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni; c) la sede centrale e quella degli sportelli. 2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione. 3. L’iscrizione nell’albo regionale e’ comunicata alla Banca d’Italia.
Art. 3 Osservatorio regionale sul credito 1. La Regione riceve dalla Banca d’Italia i dati necessari per le finalita’ dell’Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2. 2. La Banca d’Italia fornisce all’assessorato regionale dell’economia i dati concernenti l’operativita’ delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all’entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalita’ e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d’Italia e l’assessorato regionale dell’economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall’ordinamento in materia di segreto d’ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.
Art. 4
Collaborazione istituzionale
1. L’assessorato regionale dell’economia, Dipartimento delle
finanze e del credito, e la Banca d’Italia collaborano,
nell’esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere
regionale, ferma restando la titolarita’ dei poteri attribuiti dalla
vigente legislazione bancaria.
Art. 5
Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale
1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti
lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo, la revoca dell’autorizzazione all’attivita’ bancaria e la
liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
sono adottati, ove la Banca d’Italia ne faccia proposta, con decreto
dell’assessore regionale per l’economia.
Art. 6
Poteri della Banca d’Italia e rinvio a disposizioni statali
1. Restano di competenza esclusiva della Banca d’Italia le
valutazioni e le attivita’ di vigilanza anche nei riguardi delle
banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse
non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali
in materia di disciplina dell’attivita’ bancaria e sono competenti
gli organi previsti da dette disposizioni.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133,
ad eccezione dell’articolo 8, che sara’ abrogato a seguito del
perfezionamento dell’accordo tra la Banca d’Italia e l’assessorato
regionale dell’economia previsto dall’articolo 3, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
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