Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 6-7.4.2010 il Tribunale di Urbino applicava sull’accordo delle parti a B.S. la pena concordata quanto al delitto di resistenza, di cui al capo A. Dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di lesioni aggravate ex art. 61 c.p., nn. 2 e 10 e di ingiuria aggravata ex art. 61 c.p., n. 10 (capi B e C) perchè, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, i reati erano estinti per intervenuta remissione della querela.

2. Il procuratore generale ricorre per cassazione denunciando violazione di legge limitatamente all’improcedibilità di cui al capo B, perchè il giudizio di comparazione tra le circostanze sarebbe irrilevante ad escludere la procedibilità d’ufficio, inevitabile per la sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico.

2,1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al capo B).

3. La censura in diritto contenuta nel ricorso è fondata.

Il giudizio di comparazione tra le circostanze, anche quando si concluda con l’equivalenza ovvero con la prevalenza delle attenuanti, ha effetto solo in relazione al trattamento sanzionatorio, mentre non rileva per modificare il regime della procedibilità dell’azione penale, d’ufficio o a querela di parte (Sez. 2, sent. 24522 del 29.5- 12.6.2009): è pertanto irrilevante che l’ipotesi non circostanziata sia procedibile a querela, e questa risulti non proposta o revocata.

Sussiste pertanto l’errore del primo Giudice, che non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato sub B. L’annullamento della sentenza, tuttavia, deve essere senza rinvio, travolgendo l’intera sentenza.

In particolare, l’annullamento per il capo B travolge anche l’accordo per il capo A, in relazione alla stretta connessione tra i due reati (comprovata proprio dalla circostanza aggravante teleologica esaltata dalla parte pubblica). Sia l’interesse dell’imputato alla trattazione congiunta e con unico rito dei due reati, che la stessa ratio del rito alternativo del patteggiamento (che, appunto, è quella di una definizione alternativa al dibattimento dell’intera vicenda con finalità deflativa (Sez. 6, sent. 5.10.2010-22.1.2011) e non della moltiplicazione dei processi e dei riti per fatti consumati in unico contesto) danno conto dell’incompatibilità sistematica di un annullamento sul singolo reato procedibile (Sez. 2, sent. 28225 dell’8-20.7.2010).

Il Tribunale terrà conto degli effetti estintivi conseguenti all’intervenuta remissione della querela quanto al capo C.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Urbino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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