Legge n. 67 dell’8 Giugno 2009, G.U. n. 140 del 19 Giugno 2009
Errata corrige G.U. n. 147 del 27 Giugno 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009
(Rettifica G.U. n. 147 del 27 giugno 2009)
Art. 1.
(Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno).
1. È approvata l’allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l’intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
Art. 2.
(Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516).
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».
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