T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 01-07-2010, n. 2692 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con nota del 20.06.2006, l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca" Granda, portava a conoscenza dell’Amministrazione comunale resistente che, stante la programmata realizzazione di rilevanti interventi riguardanti al propria struttura, fra i quali la realizzazione di una nuova elisuperficie interna, avrebbe temporaneamente utilizzato (18 mesi), quale base per missioni di elisoccorso, il sito a sudovest dell’aeroporto di Bresso previa installazione di "alcuni alloggi prefabbricati di cantiere per il personale" e adozione delle "opportune misure per l’atterraggio ed il decollo degli aeromobili nel rispetto delle norma di legge".

Con successiva comunicazione n. 2004/U del 17.07.09, preso atto della nota del Sindaco di Bresso datata 03.06.09 con la quale si invitava l’Ente a rimuovere le strutture e gli impianti provvisoriamente realizzati presso l’aeroporto, AREU, chiedeva all’Agenzia del Demanio la possibilità di utilizzare altra area del medesimo aeroporto dotata di hangar, al momento in uso alla Croce Rossa Italiana.

In data 27.10.09 si svolgeva una prima riunione fra gli enti interessati (Comune, Agenzia del Demanio, Enac, Croce Rossa) nel corso della quale veniva concordato lo spostamento dell’elibase AREU con acquisizione della disponibilità della Croce Rossa a rilasciare l’hangar n. 3, e relativa piazzola, previa ristrutturazione di volumi esistenti in zona sudest ove, quest’ultima, avrebbe ricollocato la propria attività.

In data 04.02.10 si svolgeva una seconda riunione nel corso della quale si ribadiva la necessità di procedere rapidamente agli interventi concordati e con successiva nota dell’11.02.10 veniva sollecitata la Croce Rossa (assente alla riunione benché invitata) a formalizzare le concordate proposte di ristrutturazione facendo pervenire notizie in ordine alla tempistica di rilascio dell’Hangar n. 3 entro 30 giorni.

Sotto la medesima data l’Amministrazione comunale, richiamati il DM 5 agosto 2008 e gli esiti delle indagini ARPA circa i livelli di rumorosità imputabili ai sorvoli, adottava l’impugnata Ordinanza.

Il provvedimento, in particolare, "valutata l’urgenza e la necessità di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini e nel contempo garantire legalità e correttezza nell’adempimento di provvedimenti e procedure normativamente prestabilite", preso atto che "l’esasperazione dei cittadini per l’inquinamento acustico è via via cresciuta" e considerato che "la sicurezza e operatività dell’Elisoccorso è a rischio, in quanto sottopost ad atti vandalici da parte di ignoti", disponeva l’immediata sospensione delle attività elicotteristiche.

Con il presente ricorso, la ricorrente, impugna il citato provvedimento inibitorio eccependo:

– con un primo ordine di doglianze, l’insussistenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l’omissione della comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990;

– con un secondo ordine di doglianze, il difetto dei presupposti di cui agli art. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 per infondatezza delle allegate esigenze di tutela della salute ed incolumità pubbliche, nonché, assenza dei presupposti di urgenza.

– con un terzo ordine di censure, la violazione del principio di proporzionalità potendo l’Amministrazione procedere con provvedimenti tesi ad assicurare il rispetto dei termini concordati per dar seguito agli impegni assunti in luogo di una misura inibitoria lesiva dell’interesse all’esecuzione di un servizio di elevata sensibilità.

L’Amministrazione comunale, costituita in giudizio, premesso che le esigenze di ricollocazione e trasformazione per esigenze di sicurezza dell’aeroporto di Bresso avevano già costituito oggetto di un protocollo d’intesa sottoscritto il 2707.07 con l’intervento della Presidenza del Consiglio, dell’Agenzia del Demanio, della Regione Lombardia e dell’ENAC, quanto al merito della questione rappresenta che:

– l’ubicazione dell’elibase, a ridosso del centro abitato, e l’intensità delle attività di volo (non solo connesse ad attività di elisoccorso) causano seri disagi alla popolazione come testimoniato da numerose azioni di protesta;

– i manufatti utilizzati nell’area aeroportuale interessata dall’elibase gestita da AREU sono abusivi e la relativa richiesta di sanatoria è stata a suo tempo respinta con provvedimento del 24.03.09;

– con nota del 28.05.09, la stessa AREU avrebbe formalizzato l’intenzione di ridurre da 5 a 2 le elibasi da utilizzare per l’esecuzione del servizio di elisoccorso;

– l’impatto acustico dei sorvoli sarebbe documentato dall’ARPA che, pur non confermando il superamento dei limiti di zonizzazione, avrebbe accertato una componente di disturbo "particolarmente evidente per eventi quali i sorvoli aerei che hanno caratteristiche di breve durata e sono ben distinguibili, a livello cognitivo, dal rumore di fondo";

– l’area di interesse è oggetto di ripetuti atti vandalici che minerebbero la sicurezza della struttura;

– sussisterebbe l’urgenza di neutralizzare una situazione di estremo pericolo per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini.

La Regione Lombardia, intervenuta ad adiuvandum, ha eccepito il difetto di istruttoria in ordine all’accertamento degli effettivi livelli di inquinamento acustico e l’inconferenza del richiamo al DM 5 agosto 2008 avente ad oggetto "esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati" (Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 196)

L’Ordinanza sindacale, inoltre, paleserebbe una evidente contraddittorietà dell’agire amministrativo essendo stata adottata nella medesima data in cui l’Agenzia del Demanio, a seguito di apposito incontro, aveva richiesto alla Croce Rossa notizie in ordine alla tempistica di sgombero assegnando un termine di 30 giorni.

In data 16 febbraio 2010 veniva accolta l’istanza cautelare ante causam con Decreto n. 143, confermato nella Camera di consiglio del 24 febbraio con Ordinanza n. 180/2010, e, all’esito della pubblica Udienza del 16 giugno 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione, in presenza di una situazione nota da anni ed in assenza di eventi sopravvenuti tali da determinare un mutamento significativo della situazione di fatto, e nel pieno svolgimento di una procedura per addivenire ad una soluzione concordata della questione, ha proceduto all’adozione del provvedimento omettendo la preventiva comunicazione ex art. 7 della L. n. 241 senza alcuna specificazione circa le ragioni di particolare celerità che ne impedivano l’adozione.

La condotta viola un preciso obbligo di legge che la giurisprudenza, sussistendone come nel caso di specie la possibilità, ha ritenuto costituire principio informatore dell’attività amministrativa anche con riferimento all’adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti. (TAR Piemonte, Sez. II, 11 dicembre 2008, n. 3043)

A sostegno della legittimità dell’operato del Comune non può rilevare l’allegata missiva del Comandate dell’aeromobile impiegato da AREU circa la permeabilità dell’area ad intrusioni esterne che hanno consentito la perpetrazione di atti vandalici e che potrebbero, in chiave ipotetica, minacciare la stessa sicurezza della base e delle attività di volo.

Si tratta, infatti, di esigenze risolvibili con adeguati sistemi di vigilanza e/o protezione passiva idonei a tutelare le allegate esigenze salvaguardando l’interesse pubblico sotteso al servizio di elisoccorso.

Fondato è, altresì, l’eccepito difetto di istruttoria stante la non univocità delle risultanze delle indagini tecniche compiute dall’ARPA e poste dall’Amministrazione a base del provvedimento impugnato.

La Relazione datata 23.11.09 dell’Agenzia Regionale non conferma, infatti, il preteso superamento di 15 db dei limiti acustici di zona e, al contrario, precisa come "non si riesce a distinguere i passaggi (dei velivoli) dal rumore di fondo" precisando come "è possibile, se non addirittura probabile, che la distribuzione del rumore dovuto ai sorvoli sull’intero periodo diurno e notturno comporti un aumento del Livello di rumore ambientale, ma non tale da causare il superamento dei limiti della zonizzazione comunale".

Ciò nonostante, l’Amministrazione, a fronte del riportato esito, non ha disposto alcuna integrazione di indagine fondando il provvedimento sull’assunto, smentito in atti, che l’ARPA avesse attestato un "livello di rumorosità…superiore di oltre 15 db al limite di immissione previsto dalla vigente zonizzazione acustica per la zona" ponendo, con ciò, in essere un evidente travisamento delle risultanze istruttorie.

Il ricorso é, infine, fondato anche relativamente gli eccepiti profili di contraddittorietà e irragionevolezza dell’agire amministrativo stante l’adozione dell’Ordinanza di sospensione dei voli a soli 7 giorni dalla riunione del 04.02.10 finalizzata "a definire le modalità operative e le tempistiche per lo spostamento del servizio elicotteristico del 118", all’esito della quale, con comunicazione datata 11.02.10, l’Agenzia del Demanio, chiedeva all’ente di comunicare "le tempistiche per il rilascio del manufatto" con assegnazione di un termine di 30 giorni.

Riconosce il Collegio che la comunicazione da ultimo citata è redatta dell’Agenzia del Demanio e che nella medesima comunicazione è rappresentata l’intenzione della resistente Amministrazione di voler procedere con ordinanza di sospensione alle attività di volo, ma la tempistica provvedimentale estremamente contratta è tale da confermare, in via sintomatica, l’eccepito profilo di irragionevolezza e incongruità dell’intervento inibitorio.

Sotto un primo profilo, si deve rilevare, ancorché il termine di 30 giorni risulti specificato in una nota riferibile alla sola Agenzia del Demanio, esso viene assegnato in esito ad una riunione (cui il Comune aveva partecipato) indetta per disciplinare la tempistica dello spostamento da realizzarsi.

Sotto altro profilo, se oggetto della riunione del 4 febbraio era la definizione della tempistica di rilascio delle aree, l’adozione di un provvedimento inibitorio a soli 7 giorni di distanza non può che essere intempestiva e viziata quanto al rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento, nonché, in contrasto con la serietà dell’intenzione, da presumersi sino a pochi giorni prima, di voler concordare un piano di sgombero con gli enti interessati, primo fra tutti, la ricorrente, presente alla riunione e, pertanto, immune da responsabilità quanto alla mancata definizione della questione in quella sede.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedenti dell’Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 e 30 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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